Art. 2.
                     Requisiti per l'ammissione
    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) cittadinanza  italiana,  ovvero, in applicazione del decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  7 febbraio 1994,
n. 174, cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea;
      b) godimento dei diritti politici;
      c) diploma  di  istruzione  secondaria inferiore e attestato di
qualifica   professionale   come  previsto  dal  vigente  regolamento
dell'ente  per  gli  accessi  del personale tecnico amministrativo. A
tali   fini   sono  considerati  utili  gli  attestati  di  qualifica
conseguiti   ai   sensi  della  legge  n. 845/1978  sulla  formazione
professionale e delle leggi precedenti.
    Il  diploma  conseguito  all'estero  e' considerato utile purche'
riconosciuto  equipollente ad uno dei diplomi italiani; a tal fine la
domanda   di   ammissione  al  concorso  deve  essere  corredata  dal
provvedimento  di  riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente
titolo  di  studio  italiano  in  base  alla  normativa  vigente, con
l'indicazione    della    scala   di   valutazione   utilizzata   per
l'attribuzione del voto;
      d) idoneita'  fisica  e  psichica  al  servizio continuativo ed
incondizionato  all'impiego.  L'amministrazione  ha  la  facolta'  di
sottoporre  a  visita  medica di controllo i vincitori di concorso in
base alla normativa vigente;
      e) essere  in  regola  con  le  norme  concernenti gli obblighi
militari.
    I   cittadini   di   Stati  membri  dell'Unione  europea  diversi
dall'Italia devono altresi' essere in possesso dei seguenti ulteriori
requisiti:
      1)   godimento  dei  diritti  politici  anche  nello  Stato  di
appartenenza;
      2) adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  dal  presente  articolo  devono  essere
posseduti   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
    Non possono accedere all'impiego:
      1) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
      2)  coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento,  ovvero  siano  stati  dichiarati  decaduti da un impiego
statale,  ai  sensi  dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo
unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli impiegati
civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    L'Amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con decreto
motivato  del direttore amministrativo, l'esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti.
    L'ammissione  al concorso avviene con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.