Art. 6.
                       Prove di esame - Diario
    Le  prove  d'esame  consistono  in  una  prova scritta, una prova
pratica ed in una prova orale.
    La  commissione  esaminatrice di cui al precedente art. 4 dispone
complessivamente di 60 punti cosi' ripartiti:
      30  punti  per  la prova scritta e la prova pratica a contenuto
informatico (media dei voti riportati);
      30 punti per la prova orale.
    La  prova  scritta  consiste  in  domande a risposta sintetica da
effettuarsi  nel tempo stabilito dalla commissione e verte su nozioni
relative alle seguenti materie:
      fondamenti di diritto pubblico e diritto amministrativo;
      ragioneria generale ed applicata;
      ordinamento  degli  enti  pubblici, con particolare riferimento
agli enti di ricerca;
      contabilita' di Stato e degli enti pubblici;
    La  prova  pratica  consiste  nella  verifica  dell'abilita'  del
candidato  ad  utilizzare  un sistema operativo fra quelli di maggior
diffusione.
    I candidati non possono introdurre, nelle sedi delle prove, carta
da  scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie;  possono consultare soltanto i dizionari, nonche' i codici ed
altri testi di legge non commentati.
    L'uso   di   telefoni   cellulari   e,  comunque,  ogni  tipo  di
comunicazione con l'esterno comporta l'esclusione dalla prova.
    Sono  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale  coloro che avranno
riportato  nella  prova  scritta  e  nella prova pratica il punteggio
minimo di 21/30.
    La  prova  orale verte sulle medesime materie oggetto della prova
scritta,  nel  corso  di  tale prova verra' effettuato l'accertamento
della  conoscenza  della  lingua  inglese  mediante  la lettura ed il
commento di un brano scelto dalla commissione.
    La  prova  orale  si  intende superata con un punteggio di almeno
21/30.
    Al  termine  di  ogni  seduta per i colloqui orali la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da
ciascuno  riportato  nel  colloquio,  elenco  che,  sottoscritto  dal
presidente  e dal segretario della commissione, e' affisso nella sede
ove si svolge la prova orale.
    Il  punteggio finale e' dato dalla somma della media dei punteggi
riportati  nella  prova scritta e nella prova pratica ed il punteggio
riportato nella prova orale.
    La  comunicazione  dei  giorni,  del luogo e della sede in cui si
svolgeranno  la  prova  scritta  e  la  prova  pratica del concorso o
eventuali  rinvii,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  -  4a  serie  speciale - almeno quindici giorni
prima delle date stabilite.
    Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
    L'avviso  per  la  presentazione  alla  prova orale sara' dato ai
singoli  candidati  almeno  venti  giorni prima di quello in cui essi
debbono  sostenerla, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Ai   medesimi  e'  data  contemporaneamente  comunicazione  del  voto
riportato nella prova scritta e nella prova pratica.
    La  mancata  partecipazione  alle  prove,  per  qualunque motivo,
comporta rinuncia di partecipazione alla procedura concorsuale.
    I  candidati,  ai  quali  non  sia  stata comunicata l'esclusione
disposta  ai  sensi del precedente art. 2, sono ammessi alle prove di
esame,   previa  esibizione  di  un  valido  documento  di  identita'
personale tra i seguenti:
      a) fotografia applicata su carta bollata, con firma autenticata
dal sindaco o da un notaio in data non anteriore ad un anno;
      b)  tessera  di  riconoscimento mod. A/T rilasciata da pubblica
amministrazione;
      c) tessera postale;
      d) porto d'armi;
      e) passaporto;
      f) carta di identita';
      g) patente di guida, se rilasciata dalla prefettura.