Art. 8. Approvazione della graduatoria La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di merito, delle preferenze previste dall'art. 7 del presente bando. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame come descritto all'art. 6 del presente bando. La graduatoria di merito, unitamente a quelle dei vincitori, e' approvata con decreto del Direttore dell'Osservatorio ed e' pubblicata presso la sede centrale dell'INAF e sul sito internet www.inaf.it. Di tale affissione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria rimane efficace per un periodo di 24 mesi dalla pubblicazione.