Art. 8.
                   Approvazione della graduatoria
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da  ciascun  candidato,  con l'osservanza, a parita' di merito, delle
preferenze  previste  dall'art. 7 del presente bando. Sono dichiarati
vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi  a  concorso,  i candidati
utilmente  collocati  nella graduatoria di merito, formata sulla base
del   punteggio   riportato  nelle  prove  di  esame  come  descritto
all'art. 6 del presente bando.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quelle dei vincitori, e'
approvata   con   decreto   del  Direttore  dell'Osservatorio  ed  e'
pubblicata  presso  la  sede  centrale  dell'INAF e sul sito internet
www.inaf.it. Di tale affissione e' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale.
    Dalla  data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorre il termine per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimane  efficace per un periodo di 24 mesi dalla
pubblicazione.