Art. 3.
    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale   decorrono   i  trenta  giorni  previsti  dall'art. 9  del
decreto-legge  21  aprile  1995, n. 120, convertito con modificazioni
dalla  legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore,
da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze di ricusazione dci
commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
      Urbino, 14 marzo 2003
                                             Il rettore: Bogliolo