Art. 11.
    I   dottorandi   devono  obbligatoriamente  frequentare  i  corsi
stabiliti dal programma di dottorato.
    Possono  essere autorizzati a svolgere periodi all'estero e stage
presso  enti  pubblici  e  privati  secondo  le  modalita'  e i tempi
stabiliti  dal  coordinatore  del  corso,  tenendo  conto delle linee
stabilite dal collegio dei docenti.
    Ai  dottorandi  puo' essere affidata, nel limite orario stabilito
dal   consiglio   di   facolta',  una  limitata  attivita'  didattica
sussidiaria  o  integrativa.  Tale  attivita'  non  deve in ogni caso
compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca.
    Il  collegio  dei  docenti  procede  annualmente alla valutazione
dell'attivita'  svolta  dai dottorandi mediante l'approvazione di una
relazione  particolareggiata  da  questi  predisposta  alla  fine  di
ciascun anno di corso.
    Il  collegio dei docenti puo' sospendere o escludere i dottorandi
dal  corso  con  delibera  motivata,  previa  verifica  dei risultati
conseguiti  e  dei  comportamenti  tenuti. Sono fatti salvi i casi di
maternita' o di grave e documentata malattia e di servizio militare o
civile.
    In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni ovvero
di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di studio.
    L'esclusione  dal  dottorato  e'  comunicata  all'interessato con
lettera del rettore.
    L'esclusione  dal  corso comporta per il dottorando decadenza dal
godimento della borsa di studio e obbligo di restituzione della borsa
di studio relativa all'anno in corso.