Art. 2.

                              Requisiti

    1.  Possono  partecipare al concorso gli appuntati scelti che non
abbiano  presentato, nell'anno, domanda di partecipazione al concorso
di  cui all'aliquota del 70%, gli appuntati, i carabinieri scelti e i
carabinieri  in servizio permanente con almeno sette anni di servizio
(compreso  il  periodo  trascorso  presso  le  Scuole dell'Arma quali
allievi  dell'Arma),  che  alla  data  di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di cui al comma 1 del successivo art. 3:
      a) siano  idonei  al  servizio  militare incondizionato o siano
stati  giudicati  permanentemente  non  idonei  in  modo  parziale al
servizio  d'istituto.  Coloro  che  temporaneamente  non siano idonei
saranno  ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso
della  suddetta  idoneita'  alla  data di inizio del corso, di cui al
successivo art. 11;
      b) abbiano   riportato   nell'ultimo   biennio,   in   sede  di
valutazione  caratteristica,  una  qualifica  non  inferiore a "nella
media" o giudizio equivalente;
      c) non   abbiano   riportato,   nell'ultimo  biennio,  sanzioni
disciplinari piu' gravi della "consegna";
      d) non   siano   rinviati  a  giudizio,  ne'  ammessi  ai  riti
alternativi   per   delitto  non  colposo,  ne'  siano  sottoposti  a
procedimento  disciplinare  da  cui  possa  derivare  una sanzione di
stato,  ne' siano sospesi dal servizio, ne' si trovino in aspettativa
per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni;
      e) non  siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non idonei
all'avanzamento al grado superiore".
    2.  I  requisiti  suindicati  debbono essere posseduti anche alla
data  d'inizio  del  corso. I vincitori del concorso che alla data di
presentazione all'Istituto di istruzione non siano idonei al servizio
militare  incondizionato  e  non  riacquistino  l'idoneita'  entro il
settimo  giorno, saranno esclusi dal concorso e potranno partecipare,
a  riacquistata  idoneita'  fisica, a domanda, per una sola volta, al
primo analogo corso utile, purche' continuino a possedere i requisiti
di  cui  al  precedente  comma  1.  L'idoneita'  al servizio militare
incondizionato   non   e'  richiesta  per  i  vincitori  che  abbiano
partecipato  al  concorso  quali  permanentemente  non idonei in modo
parziale al servizio d'istituto di cui al precedente comma 1, lettera
a).