Art. 5.

                       Esclusione dal concorso

    1.  Nelle  more  della  verifica  del possesso dei requisiti, gli
aspiranti  saranno  ammessi  a  partecipare  "con  riserva" all'esame
scritto.
    2. I concorrenti che risultino, ad una verifica anche successiva,
in  difetto  di  uno  o  piu' requisiti, saranno esclusi dal concorso
ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati
decaduti  dalla  nomina,  con  provvedimento  motivato  del direttore
generale  della  Direzione  generale  per  il personale militare o di
autorita' da questi delegata.