Art. 5. Esclusione dal concorso 1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, gli aspiranti saranno ammessi a partecipare "con riserva" all'esame scritto. 2. I concorrenti che risultino, ad una verifica anche successiva, in difetto di uno o piu' requisiti, saranno esclusi dal concorso ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati decaduti dalla nomina, con provvedimento motivato del direttore generale della Direzione generale per il personale militare o di autorita' da questi delegata.