Art. 6.

                      Commissione esaminatrice

    La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con
successivo  provvedimento  del  direttore  generale  della  Direzione
generale per il personale militare, sara' composta da:
      a) un  ufficiale  superiore  dell'Arma  dei  carabinieri con il
grado di colonnello, presidente;
      b) un  ufficiale  superiore  dell'Arma  dei  carabinieri con il
grado di tenente colonnello o maggiore, membro;
      c) un  ispettore  dell'Arma  dei  carabinieri  con  il grado di
maresciallo aiutante luogotenente, membro;
      d) un sovrintendente dell'Arma dei carabinieri, con il grado di
brigadiere capo, segretario.