Art. 6. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con successivo provvedimento del direttore generale della Direzione generale per il personale militare, sara' composta da: a) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri con il grado di colonnello, presidente; b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri con il grado di tenente colonnello o maggiore, membro; c) un ispettore dell'Arma dei carabinieri con il grado di maresciallo aiutante luogotenente, membro; d) un sovrintendente dell'Arma dei carabinieri, con il grado di brigadiere capo, segretario.