Art. 8. Valutazione dei titoli 1. La commissione esaminatrice procedera', per i soli candidati risultati idonei all'esame scritto, all'attribuzione del punteggio riportato nell'allegato 3, nel limite massimo di 10/30, relativo al possesso dei sottonotati titoli: a) per gli anni di servizio prestato nell'Arma, fino ad un massimo di 1,1 punti (nel conteggio sara' incluso anche il periodo da allievo mentre saranno esclusi i periodi durante i quali gli interessati siano stati giudicati non idonei all'avanzamento nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o di sospensione dal servizio per motivi disciplinari e di aspettativa per motivi privati); b) per qualifiche superiori a "nella media" o giudizi equivalenti riportati nell'ultimo biennio in sede di valutazione caratteristica, fino ad un massimo di 2,4 punti. Non saranno presi in considerazione i periodi documentati con modello "L" per assenza del militare dal servizio; c) per le decorazioni e distintivi d'onore di cui agli allegati "C" ed "E" alla pubblicazione SMD-G-10 "Regolamento per la disciplina delle uniformi"" Edizione 1994, fino ad un massimo di 2,1 punti, limitatamente a quelle riportate nell'allegato 3; d) per le promozioni straordinarie per meriti eccezionali e/o benemerenze d'istituto a carabiniere scelto, appuntato o appuntato scelto, fino ad un massimo di 1,6 punti; e) per encomi ed elogi, fino ad un massimo di 1,5 punti; f) per titoli di studio superiori alla licenza media, fino ad un massimo di 1,3 punti. Qualora non trascritto, il titolo di studio puo' essere certificato con dichiarazione sostitutiva completa di copia fotostatica di un documento di identita' del concorrente. In caso di possesso di piu' titoli di studio verra' preso in considerazione quello che da' titolo al maggior punteggio incrementale. 2. I titoli di cui al precedente comma, saranno valutati ai fini della maggiorazione di punteggio solo se: a) posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande; b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, limitatamente a quelli indicati al precedente comma 1, lettere c), d) e) ed f), mentre quelli indicati alle lettere a) e b) verranno direttamente acquisiti dalla documentazione personale. 3. In relazione al numero dei candidati, la commissione potra' avvalersi dei Comandi di Corpo ed essere coadiuvata dal Centro nazionale di selezione e reclutamento per la compilazione di schede riepilogative dei titoli posseduti dai concorrenti.