Art. 8.

                       Valutazione dei titoli

    1.  La  commissione esaminatrice procedera', per i soli candidati
risultati  idonei  all'esame  scritto, all'attribuzione del punteggio
riportato  nell'allegato  3, nel limite massimo di 10/30, relativo al
possesso dei sottonotati titoli:
      a) per  gli  anni  di  servizio  prestato nell'Arma, fino ad un
massimo di 1,1 punti (nel conteggio sara' incluso anche il periodo da
allievo  mentre  saranno  esclusi  i  periodi  durante  i  quali  gli
interessati  siano stati giudicati non idonei all'avanzamento nonche'
i  periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne
penali  o  di  sospensione  dal servizio per motivi disciplinari e di
aspettativa per motivi privati);
      b) per   qualifiche   superiori   a  "nella  media"  o  giudizi
equivalenti  riportati  nell'ultimo  biennio  in  sede di valutazione
caratteristica, fino ad un massimo di 2,4 punti. Non saranno presi in
considerazione  i periodi documentati con modello "L" per assenza del
militare dal servizio;
      c) per le decorazioni e distintivi d'onore di cui agli allegati
"C" ed "E" alla pubblicazione SMD-G-10 "Regolamento per la disciplina
delle  uniformi""  Edizione  1994,  fino  ad un massimo di 2,1 punti,
limitatamente a quelle riportate nell'allegato 3;
      d) per  le  promozioni straordinarie per meriti eccezionali e/o
benemerenze  d'istituto  a  carabiniere scelto, appuntato o appuntato
scelto, fino ad un massimo di 1,6 punti;
      e) per encomi ed elogi, fino ad un massimo di 1,5 punti;
      f) per  titoli  di studio superiori alla licenza media, fino ad
un  massimo di 1,3 punti. Qualora non trascritto, il titolo di studio
puo'  essere  certificato  con  dichiarazione sostitutiva completa di
copia fotostatica di un documento di identita' del concorrente.
    In  caso  di  possesso  di  piu' titoli di studio verra' preso in
considerazione   quello   che   da'   titolo   al  maggior  punteggio
incrementale.
    2.  I titoli di cui al precedente comma, saranno valutati ai fini
della maggiorazione di punteggio solo se:
      a) posseduti   alla   data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande;
      b) dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione  al concorso,
limitatamente a quelli indicati al precedente comma 1, lettere c), d)
e)  ed  f),  mentre  quelli  indicati  alle  lettere a) e b) verranno
direttamente acquisiti dalla documentazione personale.
    3.  In  relazione  al numero dei candidati, la commissione potra'
avvalersi  dei  Comandi  di  Corpo  ed  essere  coadiuvata dal Centro
nazionale  di  selezione e reclutamento per la compilazione di schede
riepilogative dei titoli posseduti dai concorrenti.