Art. 9. Formazione ed approvazione delle graduatorie 1. La commissione di cui al precedente art. 6 formera' la graduatoria finale di merito degli idonei alla prova di cui al precedente art. 7, sulla base dei punti attribuiti a ciascun concorrente nell'esame scritto, maggiorati del punteggio attribuito per i titoli di cui al precedente art. 8. Gli idonei in possesso dell'attestato di bilinguismo, che intendano partecipare per la riserva di cui al precedente art. 1, secondo comma, saranno inseriti in un elenco compilato in ordine decrescente di punteggio e collocati preliminarmente in graduatoria fino alla copertura dei posti previsti. Successivamente verranno inseriti i rimanenti idonei unitamente ai restanti concorrenti. 2. A parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la piu' giovane eta'. 3. La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sara' approvata con provvedimento del direttore generale della Direzione generale per il personale militare. 4. La posizione in graduatoria verra' comunicata agli interessati a cura del Centro nazionale di selezione e reclutamento. 5. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare il nono corso trimestrale allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti.