Art. 9.

            Formazione ed approvazione delle graduatorie

    1.  La  commissione  di  cui  al  precedente  art. 6  formera' la
graduatoria  finale  di  merito  degli  idonei  alla  prova di cui al
precedente   art. 7,  sulla  base  dei  punti  attribuiti  a  ciascun
concorrente  nell'esame  scritto, maggiorati del punteggio attribuito
per  i  titoli  di  cui  al precedente art. 8. Gli idonei in possesso
dell'attestato  di  bilinguismo,  che  intendano  partecipare  per la
riserva  di cui al precedente art. 1, secondo comma, saranno inseriti
in un elenco compilato in ordine decrescente di punteggio e collocati
preliminarmente   in   graduatoria  fino  alla  copertura  dei  posti
previsti.   Successivamente  verranno  inseriti  i  rimanenti  idonei
unitamente ai restanti concorrenti.
    2.  A  parita'  di  punteggio  prevalgono, nell'ordine, il grado,
l'anzianita'  di  grado,  l'anzianita'  di servizio e la piu' giovane
eta'.
    3. La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sara' approvata
con provvedimento del direttore generale della Direzione generale per
il personale militare.
    4. La posizione in graduatoria verra' comunicata agli interessati
a cura del Centro nazionale di selezione e reclutamento.
    5.  I  concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno
dichiarati   vincitori   ed  ammessi  a  frequentare  il  nono  corso
trimestrale allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti.