Art. 11. Ammissione al corso 1. I candidati idonei che risultino in possesso dei requisiti richiesti e dell'idoneita' fisica sono ammessi al corso e sono tenuti a frequentare le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche secondo l'orario, che, per il primo semestre, comunque non e' superiore alle quattro ore giornaliere, e le modalita' che vengono stabiliti dal Direttore del corso. 2. La mancata frequenza del corso, anche se dovuta all'assolvimento degli obblighi di leva, costituisce motivo di esclusione dal corso stesso. Nel caso si verifichino limitate assenze dal corso il Direttore valuta, in considerazione della durata dell'assenza stessa, se cio' venga a costituire motivo di esclusione. 3. L'iscrizione e la partecipazione al corso sono gratuite. L'Amministrazione, inoltre, conferira' ai candidati non residenti nella provincia di Roma che si siano classificati tra i primi trenta ammessi in ordine di graduatoria nella prova selettiva e solo per il primo semestre del corso, una borsa di studio pari alla somma di euro 700 lordi mensili. A tal fine si terra' conto della residenza in atto alla data dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle domande di partecipazione. Per gli allievi ammessi a frequentare il secondo semestre l'Amministrazione conferira' una borsa di studio pari alla somma di euro 700 lordi mensili. L'erogazione della borsa di studio per il secondo semestre e' limitata agli allievi non residenti nella provincia di Roma che si siano classificati tra i primi trenta nella graduatoria dei punteggi complessivi conseguiti nelle prove finali del primo semestre. 4. Sia per il primo sia per il secondo semestre l'erogazione della borsa di studio e' condizionata all'effettiva frequenza attestata dal Direttore del corso. In ogni caso non potra' essere erogata, neppure in modo parziale, alcuna borsa di studio per gli allievi che risultino assenti, ancorche' per ragioni motivate, a piu' del 10 per cento delle lezioni programmate nel mese di riferimento.