Art. 12. Prove del corso 1. Alla scadenza del primo semestre del corso, gli allievi che hanno frequentato le lezioni giornaliere sono sottoposti alle seguenti prove: a) stenografia, con le modalita' di cui all'articolo 9; b) resocontazione sommaria. 2. A ciascuna delle predette prove e' attribuito un punteggio massimo di 10 punti. Sono ammessi a frequentare il secondo semestre del corso gli allievi che avranno riportato in esse un punteggio complessivo non inferiore a 14 punti e un punteggio non inferiore a 6 punti in ciascuna singola prova. 3. Alla scadenza del secondo semestre del corso gli allievi che hanno frequentato le lezioni giornaliere sono sottoposti alle seguenti prove: a) stenografia, con le modalita' di cui all'articolo 9; b) resocontazione sommaria. 4. A ciascuna delle predette prove e' attribuito un punteggio massimo di 10 punti. Le prove si intendono superate se l'allievo riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 14 punti e un punteggio non inferiore a 6 punti in ciascuna singola prova. 5. Il superamento delle prove del secondo semestre costituisce condizione necessaria per il rilascio dell'attestazione di frequenza con profitto del corso di resocontazione parlamentare. Il possesso della predetta attestazione non costituira' requisito per l'ammissione al concorso a posti di Stenografo parlamentare con mansioni di resocontista, al quale potranno partecipare coloro che risulteranno in possesso, oltre che del diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito con una votazione non inferiore a 54/60 o a 90/100, almeno del diploma universitario di durata triennale conseguitoall'interno delle facolta' e con la votazione minima di cui all'art. 2, comma 1, lettera c). L'attestazione di frequenza con profitto del corso di resocontazione parlamentare costituira' titolo di preferenza a parita' di merito, ai fini della graduatoria finale del predetto concorso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 2, comma 7, del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica. 6. La Commissione esaminatrice, con i soli esaminatori esperti di stenografia, stabilisce il diario e la durata delle prove di cui al comma 1 e al comma 3, nonche' i parametri tecnici e le modalita' di svolgimento delle stesse, dandone comunicazione agli allievi almeno 15 giorni prima della loro effettuazione. Le comunicazioni fornite agli allievi durante il corso assumono valore di notifica a tutti gli effetti.