Art. 12.

                           Prove del corso

    1.  Alla  scadenza  del primo semestre del corso, gli allievi che
hanno   frequentato  le  lezioni  giornaliere  sono  sottoposti  alle
seguenti prove:
      a) stenografia, con le modalita' di cui all'articolo 9;
      b) resocontazione sommaria.
    2.  A  ciascuna  delle  predette prove e' attribuito un punteggio
massimo  di  10 punti. Sono ammessi a frequentare il secondo semestre
del  corso  gli  allievi  che  avranno riportato in esse un punteggio
complessivo non inferiore a 14 punti e un punteggio non inferiore a 6
punti in ciascuna singola prova.
    3.  Alla  scadenza del secondo semestre del corso gli allievi che
hanno   frequentato  le  lezioni  giornaliere  sono  sottoposti  alle
seguenti prove:
      a) stenografia, con le modalita' di cui all'articolo 9;
      b) resocontazione sommaria.
    4.  A  ciascuna  delle  predette prove e' attribuito un punteggio
massimo  di  10  punti.  Le  prove si intendono superate se l'allievo
riporta  in  esse un punteggio complessivo non inferiore a 14 punti e
un punteggio non inferiore a 6 punti in ciascuna singola prova.
    5.  Il  superamento  delle prove del secondo semestre costituisce
condizione  necessaria per il rilascio dell'attestazione di frequenza
con  profitto  del  corso di resocontazione parlamentare. Il possesso
della   predetta   attestazione   non   costituira'   requisito   per
l'ammissione  al  concorso  a  posti  di  Stenografo parlamentare con
mansioni  di  resocontista,  al quale potranno partecipare coloro che
risulteranno  in  possesso,  oltre  che  del  diploma  di  istruzione
secondaria   di  secondo  grado  conseguito  con  una  votazione  non
inferiore  a  54/60  o  a 90/100, almeno del diploma universitario di
durata  triennale  conseguitoall'interno  delle  facolta'  e  con  la
votazione   minima   di   cui   all'art. 2,   comma  1,  lettera  c).
L'attestazione  di frequenza con profitto del corso di resocontazione
parlamentare costituira' titolo di preferenza a parita' di merito, ai
fini  della  graduatoria  finale  del  predetto  concorso,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 2, comma 7, del Regolamento
dei concorsi del Senato della Repubblica.
    6. La Commissione esaminatrice, con i soli esaminatori esperti di
stenografia,  stabilisce  il diario e la durata delle prove di cui al
comma 1  e  al comma 3, nonche' i parametri tecnici e le modalita' di
svolgimento  delle  stesse, dandone comunicazione agli allievi almeno
15  giorni  prima  della loro effettuazione. Le comunicazioni fornite
agli allievi durante il corso assumono valore di notifica a tutti gli
effetti.