Art. 13.

                 Notifica del risultato delle prove

    1.  Il  risultato delle prove e' notificato a mezzo di affissione
all'albo   del  Servizio  del  Personale,  ovvero  con  comunicazione
scritta,  ovvero secondo le modalita' fornite agli allievi durante lo
svolgimento  delle  prove del primo semestre del corso ovvero secondo
le modalita' fornite agli allievi durante il medesimo corso.