Art. 13. Notifica del risultato delle prove 1. Il risultato delle prove e' notificato a mezzo di affissione all'albo del Servizio del Personale, ovvero con comunicazione scritta, ovvero secondo le modalita' fornite agli allievi durante lo svolgimento delle prove del primo semestre del corso ovvero secondo le modalita' fornite agli allievi durante il medesimo corso.