Art. 14. Ricorsi 1. Avverso gli atti della procedura selettiva e della valutazione delle prove del corso, e' proponibile ricorso, per soli motivi di legittimita', ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica, entro 30 giorni dalla comunicazione, anche a mezzo di affissione, dei diversi provvedimenti.