Art. 14.

                               Ricorsi

    1. Avverso gli atti della procedura selettiva e della valutazione
delle  prove  del  corso,  e' proponibile ricorso, per soli motivi di
legittimita',  ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento dei concorsi
del  Senato  della  Repubblica,  entro 30 giorni dalla comunicazione,
anche a mezzo di affissione, dei diversi provvedimenti.