Art. 15.

                          Accesso agli atti

    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della  procedura selettiva e della valutazione delle prove del corso,
ai  sensi  dell'articolo  16  del Regolamento dei concorsi del Senato
della  Repubblica,  se vi abbiano concreto interesse per la tutela di
situazioni  giuridiche  direttamente  rilevanti, inviando la relativa
richiesta alla Segreteria della Commissione esaminatrice.
    2.  L'esercizio  del  diritto di accesso puo' essere differito al
termine  della  procedura  selettiva e di valutazione delle prove del
corso per esigenze di ordine e speditezza della procedura stessa.