Art. 15. Accesso agli atti 1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva e della valutazione delle prove del corso, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica, se vi abbiano concreto interesse per la tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti, inviando la relativa richiesta alla Segreteria della Commissione esaminatrice. 2. L'esercizio del diritto di accesso puo' essere differito al termine della procedura selettiva e di valutazione delle prove del corso per esigenze di ordine e speditezza della procedura stessa.