Art. 16.

                           Dati personali

    1.  I  dati  personali  forniti  dai  candidati  sono  raccolti e
conservati   presso  il  Servizio  del  Personale  del  Senato  della
Repubblica,  ai soli fini della gestione della procedura selettiva. I
medesimi  dati  possono essere, altresi', comunicati a soggetti terzi
che  forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali
allo  svolgimento  della procedura selettiva. Il conferimento di tali
dati  e'  da  considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione.