Art. 2. Requisiti per l'ammissione alla prova selettiva 1. Per l'ammissione alla prova selettiva e' necessario che i candidati: a) siano cittadini italiani; b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici; c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (di durata quinquennale), conseguito con una votazione non inferiore a 54/60 o a 90/100, ovvero siano in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente al predetto diploma di istruzione secondaria di secondo grado (di durata quinquennale) dall'autorita' italiana competente. Dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare, altresi', a quale votazione prevista per il predetto diploma equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero. Si prescinde dalla votazione minima di conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado per i candidati che siano in possesso di diploma universitario o di diploma di laurea, rilasciati dalle facolta' di giurisprudenza, economia e commercio, economia, scienze politiche, sociologia, filosofia e lettere e filosofia, nell'ambito dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria, con votazione non inferiore a 99/110 ovvero votazione equivalente, oppure di diploma di laurea "triennale" o di diploma di laurea "quinquennale" rilasciati dalle medesime facolta', con votazione non inferiore a 99/110 ovvero votazione equivalente. In tal caso qualora il titolo universitario sia stato conseguito all'estero, dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare a quale votazione prevista per i titoli universitari italiani equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero; d) abbiano un'eta' non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30 anni; e) abbiano l'idoneita' fisica all'impiego, ai sensi del successivo articolo 10. 2. I requisiti di cui al comma precedente debbono essere posseduti alla data dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle domande di partecipazione alla prova selettiva. 3. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque momento della procedura selettiva la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.