Art. 2.

           Requisiti per l'ammissione alla prova selettiva

    1.  Per  l'ammissione  alla  prova  selettiva e' necessario che i
candidati:
      a) siano cittadini italiani;
      b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
      c) siano  in  possesso  del diploma di istruzione secondaria di
secondo  grado (di durata quinquennale), conseguito con una votazione
non  inferiore a 54/60 o a 90/100, ovvero siano in possesso di titolo
di  studio  conseguito all'estero dichiarato equipollente al predetto
diploma   di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  (di  durata
quinquennale) dall'autorita' italiana competente. Dalla dichiarazione
di  equipollenza deve risultare, altresi', a quale votazione prevista
per il predetto diploma equivalga la valutazione riportata nel titolo
di  studio conseguito all'estero. Si prescinde dalla votazione minima
di  conseguimento  del  diploma  di  istruzione secondaria di secondo
grado  per i candidati che siano in possesso di diploma universitario
o  di diploma di laurea, rilasciati dalle facolta' di giurisprudenza,
economia   e  commercio,  economia,  scienze  politiche,  sociologia,
filosofia   e   lettere  e  filosofia,  nell'ambito  dell'ordinamento
previgente  alla riforma universitaria, con votazione non inferiore a
99/110  ovvero  votazione  equivalente,  oppure  di diploma di laurea
"triennale"  o  di  diploma di laurea "quinquennale" rilasciati dalle
medesime  facolta',  con  votazione  non  inferiore  a  99/110 ovvero
votazione  equivalente.  In  tal caso qualora il titolo universitario
sia  stato conseguito all'estero, dalla dichiarazione di equipollenza
deve  risultare  a quale votazione prevista per i titoli universitari
italiani  equivalga  la  valutazione  riportata  nel titolo di studio
conseguito all'estero;
      d) abbiano  un'eta' non inferiore ai 18 anni e non superiore ai
30 anni;
      e) abbiano   l'idoneita'   fisica  all'impiego,  ai  sensi  del
successivo articolo 10.
    2.  I  requisiti  di  cui  al  comma  precedente  debbono  essere
posseduti  alla data dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle
domande di partecipazione alla prova selettiva.
    3.  L'Amministrazione  si  riserva  di provvedere anche d'ufficio
all'accertamento  dei  requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento  della  procedura  selettiva  la  presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.