Art. 3.

           Domanda di partecipazione alla prova selettiva

    1.  La domanda di partecipazione alla prova selettiva deve essere
redatta, a pena di irricevibilita', alternativamente:
      a) sull'apposito   modulo   (riportato  in  allegato)  o  sulla
fotocopia di questo;
      b) sulla  copia  stampabile  dal sito Internet del Senato della
Repubblica (http://www. Senato.it/info/concorsi/indice.htm).
    2.  La  domanda,  redatta secondo una delle modalita' indicate al
comma  1,  deve  essere  spedita al Servizio del Personale del Senato
della  Repubblica - Codice R1 - (via Giustiniani n. 11 - 00186 Roma),
a   pena   di   irricevibilita',   entro  30  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale (4a serie
speciale  "Concorsi  ed  esami"),  esclusivamente, e sempre a pena di
irricevibilita',  a  mezzo  di raccomandata con avviso di ricevimento
ovvero  posta celere con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il
timbro  a  data  dell'ufficio  postale  accettante).  La domanda deve
comunque  pervenire  al  Servizio del Personale del Senato, a pena di
irricevibilita', entro 60 giorni dalla predetta data di pubblicazione
del presente avviso (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale ricevente).
    3.  La  domanda deve essere redatta, a pena di irricevibilita', a
penna ovvero con apparecchiatura di stampa elettronica o meccanica.
    4.  I  candidati  sono  tenuti  a  comunicare, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso
di   ricevimento,   qualunque   cambiamento   del  proprio  recapito.
L'Amministrazione  non  assume  alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione  di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito   da  parte  del  candidato  o  da  mancata  ovvero  tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per  eventuali  disguidi  postali  e  telegrafici,  ne'  per  mancata
restituzione  dell'avviso  di  ricevimento  della raccomandata ovvero
della posta celere.
    5.  Nella  domanda  che,  a  pena di irricevibilita', deve essere
redatta  e inviata con le modalita' sopraindicate, nonche' firmata in
maniera  autografa  ed  in  originale, i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita', anche penale:
      a) le generalita' e la residenza;
      b) la data e il luogo di nascita;
      c) il possesso della cittadinanza italiana;
      d) il godimento dei diritti civili e politici;
      e) il   possesso   dell'idoneita'   fisica   all'attivita'   di
stenografia ai sensi dell'articolo 10;
      f) il  possesso  del  requisito di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera  c),  allegando,  a  pena di esclusione, qualora il titolo di
studio  sia  stato conseguito all'estero, la prescritta dichiarazione
di equipollenza;
      g) la  lingua,  scelta  tra  le  seguenti:  inglese o francese,
relativamente  alla  quale  intendono  rispondere  ai  20  quesiti di
lingua, oggetto della prova selettiva di cui all'articolo 8;
      h) se  risultino  a  loro  carico condanne penali, indicando in
caso   affermativo   gli  articoli  di  legge  per  cui  siano  state
pronunciate  (questa  dichiarazione  deve  essere effettuata anche se
siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale,
sospensione della pena, beneficio della non menzione, ecc.);
      i) se  abbiano  procedimenti  penali  pendenti  a  loro carico,
indicando  in  caso  affermativo  gli  articoli di  legge  per cui e'
avviato il procedimento;
      l) le  eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
      m) il  proprio  recapito  ai  fini delle comunicazioni relative
alla prova selettiva;
      n) gli  estremi  del  documento legale di identita' di cui sono
provvisti.
    6. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o
alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini.
    7.   Nella  domanda  i  candidati  devono  dichiarare  di  essere
consapevoli  che  chiunque  rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti
falsi  o  ne  faccia  uso,  esibisca  atti  contenenti  dati non piu'
rispondenti  a  verita', e' punito ai sensi del codice penale e delle
leggi   speciali   in  materia.  Nella  domanda  i  candidati  devono
dichiarare,  altresi',  di  essere  consapevoli  che le dichiarazioni
sostitutive  di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale.