Art. 3. Domanda di partecipazione alla prova selettiva 1. La domanda di partecipazione alla prova selettiva deve essere redatta, a pena di irricevibilita', alternativamente: a) sull'apposito modulo (riportato in allegato) o sulla fotocopia di questo; b) sulla copia stampabile dal sito Internet del Senato della Repubblica (http://www. Senato.it/info/concorsi/indice.htm). 2. La domanda, redatta secondo una delle modalita' indicate al comma 1, deve essere spedita al Servizio del Personale del Senato della Repubblica - Codice R1 - (via Giustiniani n. 11 - 00186 Roma), a pena di irricevibilita', entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale (4a serie speciale "Concorsi ed esami"), esclusivamente, e sempre a pena di irricevibilita', a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante). La domanda deve comunque pervenire al Servizio del Personale del Senato, a pena di irricevibilita', entro 60 giorni dalla predetta data di pubblicazione del presente avviso (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente). 3. La domanda deve essere redatta, a pena di irricevibilita', a penna ovvero con apparecchiatura di stampa elettronica o meccanica. 4. I candidati sono tenuti a comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di ricevimento, qualunque cambiamento del proprio recapito. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici, ne' per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata ovvero della posta celere. 5. Nella domanda che, a pena di irricevibilita', deve essere redatta e inviata con le modalita' sopraindicate, nonche' firmata in maniera autografa ed in originale, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilita', anche penale: a) le generalita' e la residenza; b) la data e il luogo di nascita; c) il possesso della cittadinanza italiana; d) il godimento dei diritti civili e politici; e) il possesso dell'idoneita' fisica all'attivita' di stenografia ai sensi dell'articolo 10; f) il possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), allegando, a pena di esclusione, qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, la prescritta dichiarazione di equipollenza; g) la lingua, scelta tra le seguenti: inglese o francese, relativamente alla quale intendono rispondere ai 20 quesiti di lingua, oggetto della prova selettiva di cui all'articolo 8; h) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non menzione, ecc.); i) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui e' avviato il procedimento; l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; m) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative alla prova selettiva; n) gli estremi del documento legale di identita' di cui sono provvisti. 6. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini. 7. Nella domanda i candidati devono dichiarare di essere consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non piu' rispondenti a verita', e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Nella domanda i candidati devono dichiarare, altresi', di essere consapevoli che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.