Art. 5.

              Cause di esclusione dalla prova selettiva

    1.  I  candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti o
le  cui  domande  presentino  irregolarita'  sono esclusi dalla prova
selettiva con decreto del Presidente del Senato della Repubblica.
    2. Sono esclusi dalla prova selettiva i candidati:
      a) che non siano cittadini italiani;
      b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
      c) che   non  siano  in  possesso  del  diploma  di  istruzione
secondaria  di  secondo  grado, conseguito con la votazione di almeno
54/60 o 90/100;
      d) che  non  siano in possesso, qualora la votazione conseguita
nel diploma di istruzione secondaria di secondo grado sia inferiore a
quella  minima  richiesta,  di  uno  dei titoli universitari indicati
nell'art. 2,  comma  1,  lettera c), conseguito con una votazione non
inferiore a 99/110 ovvero a votazione equivalente;
      e) che   non   siano   in   possesso   delle  dichiarazioni  di
equipollenza,  rilasciate  dalle  competenti  autorita' italiane, dei
titoli  di  studio conseguiti all'estero con il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, da cui deve risultare, altresi', a quale
dei  giudizi  o  delle  votazioni  previsti  per  i  suddetti diplomi
equivalga  la  valutazione  riportata nel titolo di studio conseguito
all'estero,  ovvero  non  siano  in  possesso  delle dichiarazioni di
equipollenza,  rilasciate  dalle  competenti  autorita' italiane, dei
titoli  di  studio  conseguiti all'estero con il titolo universitario
richiesto.   Dalla   dichiarazione  di  equipollenza  deve  risultare
altresi' a quale dei giudizi o delle votazioni previste per il titolo
universitario richiesto equivalga la valutazione riportata nel titolo
di  studio  conseguito  all'estero,  qualora il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado non sia stato conseguito con la votazione
minima richiesta;
      f) che  abbiano  un'eta' inferiore ai 18 anni o superiore ai 30
anni (compimento del trentesimo anno);
      g) che  non  abbiano  l'idoneita'  fisica  all'impiego ai sensi
dell'articolo 10;
      h) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso
del  diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito con
la votazione di almeno 54/60 o 90/100;
      i) che non abbiano indicato nella domanda, qualora la votazione
conseguita  nel diploma di istruzione secondaria di secondo grado sia
inferiore a quella minima richiesta, di essere in possesso di uno dei
titoli  universitari  indicati  nell'art. 2,  comma  1,  lettera  c),
conseguito  con  una  votazione  non  inferiore  a  99/110  ovvero  a
votazione equivalente;
      l) che   non   abbiano  allegato  alla  domanda  le  prescritte
dichiarazioni  di  equipollenza  per  i  titoli  di studio conseguiti
all'estero;
      m) che  non  abbiano  indicato  nella domanda il possesso della
cittadinanza italiana;
      n) che  non  abbiano  indicato  nella  domanda il godimento dei
diritti civili e politici;
      o) che   non   abbiano   indicato  nella  domanda  il  possesso
dell'idoneita' fisica all'impiego, ai sensi dell'articolo 10.
    3. I candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente o in
modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte, possono
integrare  le domande di ammissione alla prova selettiva. Le predette
integrazioni  sono  prese  in  considerazione  soltanto qualora siano
spedite entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale (4a serie speciale "Concorsi
ed  esami") e pervengano entro il termine di 60 giorni dalla medesima
data.
    4. Oltre la data di scadenza dei suddetti termini, non e' ammessa
la  regolarizzazione  delle domande stesse da parte dei candidati che
abbiano  omesso,  totalmente o in modo parziale, anche una sola delle
dichiarazioni   prescritte   ovvero  non  abbiano  allegato  tutti  i
documenti richiesti dal bando.
    5.  I  termini per la presentazione della domanda sono perentori.
Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, e se il giorno
di  scadenza  e' festivo la scadenza e' prorogata di diritto al primo
giorno  seguente  non  festivo.  I  giorni  festivi  si computano nel
termine.
    6.  Tutti  i  candidati  sono  ammessi  alla  prova selettiva con
riserva  di  accertamento  del  possesso dei requisiti di ammissione.
L'Amministrazione del Senato puo' disporre l'esclusione dei candidati
in  qualsiasi momento della procedura ove venga accertata la mancanza
di tali requisiti alla data di scadenza del termine per la spedizione
delle domande di ammissione.