Art. 5. Cause di esclusione dalla prova selettiva 1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti o le cui domande presentino irregolarita' sono esclusi dalla prova selettiva con decreto del Presidente del Senato della Repubblica. 2. Sono esclusi dalla prova selettiva i candidati: a) che non siano cittadini italiani; b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici; c) che non siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito con la votazione di almeno 54/60 o 90/100; d) che non siano in possesso, qualora la votazione conseguita nel diploma di istruzione secondaria di secondo grado sia inferiore a quella minima richiesta, di uno dei titoli universitari indicati nell'art. 2, comma 1, lettera c), conseguito con una votazione non inferiore a 99/110 ovvero a votazione equivalente; e) che non siano in possesso delle dichiarazioni di equipollenza, rilasciate dalle competenti autorita' italiane, dei titoli di studio conseguiti all'estero con il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, da cui deve risultare, altresi', a quale dei giudizi o delle votazioni previsti per i suddetti diplomi equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero, ovvero non siano in possesso delle dichiarazioni di equipollenza, rilasciate dalle competenti autorita' italiane, dei titoli di studio conseguiti all'estero con il titolo universitario richiesto. Dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare altresi' a quale dei giudizi o delle votazioni previste per il titolo universitario richiesto equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero, qualora il diploma di istruzione secondaria di secondo grado non sia stato conseguito con la votazione minima richiesta; f) che abbiano un'eta' inferiore ai 18 anni o superiore ai 30 anni (compimento del trentesimo anno); g) che non abbiano l'idoneita' fisica all'impiego ai sensi dell'articolo 10; h) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito con la votazione di almeno 54/60 o 90/100; i) che non abbiano indicato nella domanda, qualora la votazione conseguita nel diploma di istruzione secondaria di secondo grado sia inferiore a quella minima richiesta, di essere in possesso di uno dei titoli universitari indicati nell'art. 2, comma 1, lettera c), conseguito con una votazione non inferiore a 99/110 ovvero a votazione equivalente; l) che non abbiano allegato alla domanda le prescritte dichiarazioni di equipollenza per i titoli di studio conseguiti all'estero; m) che non abbiano indicato nella domanda il possesso della cittadinanza italiana; n) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei diritti civili e politici; o) che non abbiano indicato nella domanda il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego, ai sensi dell'articolo 10. 3. I candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte, possono integrare le domande di ammissione alla prova selettiva. Le predette integrazioni sono prese in considerazione soltanto qualora siano spedite entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale (4a serie speciale "Concorsi ed esami") e pervengano entro il termine di 60 giorni dalla medesima data. 4. Oltre la data di scadenza dei suddetti termini, non e' ammessa la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando. 5. I termini per la presentazione della domanda sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, e se il giorno di scadenza e' festivo la scadenza e' prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. I giorni festivi si computano nel termine. 6. Tutti i candidati sono ammessi alla prova selettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione del Senato puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per la spedizione delle domande di ammissione.