Art. 8.

                           Prova selettiva

    1.  I  candidati  ammessi  alla  prova  selettiva sono chiamati a
sostenere una prova consistente in 50 quesiti attitudinali a risposta
multipla  ed  in 20 quesiti a risposta multipla volti a verificare la
conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato all'atto della
domanda tra le seguenti: inglese o francese.
    2.   La  durata  della  prova  selettiva  viene  stabilita  dalla
Commissione esaminatrice.
    3. In sede di valutazione della prova selettiva, viene attribuito
1  punto  per ogni risposta esatta ai quesiti; sono invece sottratti,
rispettivamente,  0,30  punti  per  ogni risposta errata o plurima, e
0,20 punti per ogni risposta omessa.
    4.  Per  lo  svolgimento  della prova selettiva non e' ammessa la
consultazione  di  vocabolari  e  dizionari, di testi, di tavole, ne'
l'utilizzo  di  supporti  elettronici o cartacei di qualsiasi specie.
Non  e'  consentito ai candidati, durante la prova, di comunicare, in
qualunque  modo,  tra  loro.  L'inosservanza  di  tali  disposizioni,
nonche'  di  ogni  altra  disposizione  stabilita  dalla  Commissione
esaminatrice  per  lo  svolgimento  della prova, comporta l'immediata
esclusione dalla prova selettiva.
    5.   La   correzione   del   foglio-risposte   viene   effettuata
automaticamente  con  supporti elettronici. La casella prescelta deve
essere  totalmente annerita secondo le istruzioni che vengono fornite
in  sede  di  esame. Un imperfetto annerimento della casella da parte
dei  candidati  puo' comportare errata attribuzione di punteggio. Sul
foglio-risposte   non   e'  consentito  effettuare  correzioni.  Dopo
l'inizio  della  prova  il  foglio-risposte  non viene sostituito per
nessun  motivo.  Il  mancato annerimento di caselle a campo obbligato
necessario  per  la  correzione,  ivi  compreso  l'annerimento  della
casella  corrispondente  alla  lingua  straniera  prescelta, comporta
l'annullamento automatico della prova corrispondente.
    6.  Sono  ammessi  al  corso  di  resocontazione  parlamentare  i
candidati  che,  avendo  riportato  un  punteggio  non inferiore a 42
punti,   si  sono  classificati  fino  al  70o  posto  in  ordine  di
graduatoria.  Il  predetto  numero  di settanta ammessi potra' essere
superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo
posto utile della graduatoria.