Art. 10.
                        Graduatorie di merito
    1.  I candidati risultati idonei nella prova e negli accertamenti
di  cui  al  precedente  art. 4,  comma 1,  saranno  iscritti  in due
distinte  graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico ed una
per gli aspiranti al liceo scientifico, nell'ordine determinato dalla
somma  del punteggio conseguito nella prova di selezione culturale di
cui  all'art. 6  e  dalla  media  dei  voti  conseguiti  in  sede  di
valutazione/i  intermedia/e  e finale relative all'anno scolastico in
cui  hanno ottenuto l'ammissione alla prima classe del liceo classico
o  alla  terza  classe  del  liceo scientifico. Detto punteggio sara'
espresso in ventesimi.
    I  candidati che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto
per  la  partecipazione  al  concorso al termine dell'anno scolastico
precedente  e  non  abbiano  gia'  conseguito o conseguano al termine
dell'anno  scolastico  2002-2003 idoneita' a classe superiore saranno
in  ogni  caso  iscritti  in  graduatoria  dopo  coloro  che lo hanno
conseguito nell'anno in corso.
    2.  In  dette  graduatorie,  e  secondo l'ordine di esse, saranno
dichiarati vincitori del concorso:
      per il liceo classico: i primi 25 concorrenti idonei;
      per il liceo scientifico: i primi 50 concorrenti idonei.
    Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della riserva
di  posti  di  cui  al  precedente  art. 1,  comma  2,  dei titoli di
preferenza  dichiarati  dagli interessati, nonche' di quanto disposto
dal  comma  3 dell'art. 1 del presente decreto, saranno approvate con
decreto   dirigenziale   e  pubblicate  nel  Giornale  ufficiale  del
Ministero  della  difesa.  Della  avvenuta  pubblicazione verra' data
notizia  mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica.  Il  decreto  di  approvazione  della  graduatoria  sara'
inoltre pubblicato nel Foglio d'ordini della Marina.