Art. 11.
                       Ammissione alla Scuola
    1.  I  concorrenti  idonei, compresi nel numero dei posti messi a
concorso,  saranno  ammessi  alla  Scuola  navale militare "Francesco
Morosini" di Venezia.
    2.  In  ogni caso la Direzione generale per il personale militare
ha  facolta'  di  procedere  alla copertura di eventuali posti che si
rendessero  disponibili  presso la Scuola per qualsiasi causa entro i
primi venti giorni dalla data di inizio del corso.
    3.  Saranno  considerati  rinunciatari all'ammissione, e pertanto
esclusi,   i   concorrenti  che  senza  giustificato  motivo  non  si
presenteranno  nella  sede  e nel giorno loro fissato. I concorrenti,
invece, che comunicheranno al Comando della Scuola navale militare di
non   potersi  presentare  per  giustificato  motivo,  producendo  la
relativa   documentazione   giustificativa,   potranno  ottenere  una
proroga,  comunque  non  oltre  il  quindicesimo giorno dalla data di
inizio del corso.
    4. Gli allievi al compimento del sedicesimo anno di eta' verranno
sottoposti  a  visita  medica di idoneita' allo speciale arruolamento
volontario  di  anni  tre  (giusta  quanto  disposto  dall'art. 9 del
decreto  interministeriale  4 agosto 2000, n. 302), tenendo conto dei
requisiti  psico-fisici  previsti  dal precedente art. 7 del presente
decreto.  Per coloro che compiono il sedicesimo anno di eta' entro il
31  dicembre  2003  gli  accertamenti fisio-psico-attitudinali di cui
all'art. 7  valgono ai fini dell'idoneita' allo speciale arruolamento
volontario.
    5.  All'atto  della  presentazione  alla Scuola navale militare i
candidati   dovranno  produrre,  a  pena  di  decadenza,  i  seguenti
documenti:
      a) pagella  scolastica  -  qualora  non prodotta all'atto degli
accertamenti  fisio-psico-attitudinali  in  luogo della dichiarazione
sostitutiva di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a) - da cui
risulti  la  promozione  alla  classe  del  liceo  per il quale hanno
concorso, nonche' il nulla osta del Preside dell'istituto scolastico,
entrambi  necessari per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola
navale  militare.  Le  firme  dei  capi  delle  scuole  parificate  o
legalmente   riconosciute   apposte   sulle   pagelle  devono  essere
autenticate dal provveditore agli studi;
      b) certificato  comprovante  il  numero,  le  date  e  le  dosi
relative   alle  vaccinazioni  antitetaniche,  antitifiche  ed  altre
eventualmente  praticate  ed  eventuale dichiarazione di allergie e/o
intolleranze  a  medicinali (qualora non gia' prodotto all'atto degli
accertamenti fisio-psico-attitudinali);
      c) atto  di  assenso  all'arruolamento  in  bollo  (solo  per i
concorrenti  che  alla  data  di  presentazione  alla  Scuola abbiano
compiuto  il  sedicesimo  anno  di  eta), secondo lo schema riportato
nell'allegato  "D"  che  costituisce  parte  integrante  del presente
decreto;
      d) libretto sanitario emesso dalla A.S.L. di appartenenza;
      e) certificato  di  idoneita'  ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da non oltre
tre  mesi  da  medici  appartenenti  alla Federazione medico sportiva
italiana   ovvero   da   strutture   sanitarie  pubbliche  o  private
convenzionate  che  esercitano  in  tali ambiti in qualita' di medici
specializzati in medicina dello sport.
    6.  L'accertamento  della  regolarita'  della  condotta  morale e
civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio.
    7.  Ai  fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2   del   presente   decreto,  l'Amministrazione  provvedera'  a
richiedere,  ai  sensi  delle disposizioni del decreto del Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n. 445,  alle amministrazioni
pubbliche  ed  enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella
domanda   di   partecipazione   al  concorso  e  nelle  dichiarazioni
sostitutive  sottoscritte  dai  concorrenti  risultati  vincitori del
concorso medesimo.
    8.  Fermo  restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'art. 76  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n. 445,  qualora  dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  con il
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
    9.  All'atto dell'ammissione dell'allievo il genitore o tutore si
impegna  ad  accettare  le  prescrizioni  della  normativa  circa  la
frequenza della Scuola. Si impegna altresi', al pagamento della retta
ed  in  generale  di  tutte  quelle di cui l'allievo potra' risultare
debitore verso l'amministrazione della Scuola.