Art. 14.
                 Arruolamento e obblighi di servizio
    1.  Gli  allievi,  appena  raggiunto  il sedicesimo anno di eta',
dovranno  contrarre  uno speciale arruolamento volontario di tre anni
per  il  compimento del corso di studi prescelto; a tal fine potranno
essere contratte successive rafferme di un anno.
    2.  Gli  allievi  che  al  raggiungimento del sedicesimo anno non
vorranno  assoggettarsi  al  prescritto  arruolamento saranno dimessi
dalla Scuola navale militare.
    3.  Gli  allievi  che  all'atto  dell'accertamento dell'idoneita'
fisica  al  servizio  militare non si trovino nelle condizioni volute
per   essere   arruolati  -  e  sempreche'  si  presuma  che  possano
raggiungere  in breve tempo la prescritta idoneita' fisica - potranno
essere  tenuti in esperimento, previa autorizzazione ministeriale, su
proposta  motivata  del  Comandante  della  Scuola  navale.  In  caso
contrario,  potra'  essere  loro  consentito  di  ultimare  gli studi
nell'anno   scolastico   in  corso,  al  termine  del  quale  saranno
allontanati dalla Scuola.
    4.  Durante  la  permanenza  presso  la  Scuola saranno impartite
apposite istruzioni militari anche ai giovani non ancora arruolati.
    5.  Durante  l'intera ferma gli allievi sono equiparati ai comuni
di  seconda classe ed il trattamento economico e' quello previsto per
i  militari  di  leva  dalla  tabella allegata alla legge 24 dicembre
1986, n. 958, e successive modificazioni.