Art. 15. Passaggio di corso e graduatoria 1. La promozione alla classe superiore ed il conseguimento del diploma conclusivo degli esami di Stato sono regolati dalla normativa vigente per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. 2. L'idoneita' per il passaggio alla frequenza dei corsi superiori e' stabilita dalla promozione scolastica e dalla provata attitudine alla vita militare. 3. Al completamento di ciascun periodo ad al termine di ciascun anno scolastico, che prevede l'eventuale campagna navale di istruzione, il comandante della Scuola, avvalendosi del consiglio degli istruttori, attribuisce a ciascun allievo il voto di attitudine, determinato sulla base degli elementi di cui alle seguenti voci, secondo le modalita' esecutive stabilite nelle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302: a) attitudini fisiche alla vita militare e navale; b) attitudini intellettive; c) qualita' d'animo e di carattere. 4. Gli allievi promossi e che abbiano riportato valutazione sufficiente in attitudine vengono ammessi al corso superiore nell'ordine della graduatoria di merito determinata, sulla base della media dei risultati scolastici e di attitudine, dalmnsiglio degli istruttori al termine di ciascun anno scolastico. Nella graduatoria, a parita' di punto di merito, e' data la precedenza all'allievo che ha il piu' alto voto in attitudine. A parita' anche di questo, e' data precedenza all'allievo che aveva maggiore anzianita' nella precedente graduatoria di concorso o di ammissione al corso superiore. Gli allievi ripetenti, all'atto della riammissione al nuovo corso, sono collocati, a seconda del corso, nell'ordine di graduatoria, dopo gli allievi del primo corso vincitori del concorso o dopo gli allievi del secondo e terzo corso promossi, conservando fra loro l'ordine di anzianita' che avevano in precedenza. La graduatoria di merito viene formata anche al termine dell'ultimo anno di corso, al conseguimento del diploma conclusivo degli esami di Stato. Le modalita' esecutive per la formazione delle graduatorie sono stabilite nelle disposizioni emanate dal Capo di Stato maggiore della Marina. 5. Gli allievi giudicati non idonei per insufficiente attitudine sono rinviati d'autorita' dalla Scuola navale militare. 6. Al termine di ciascun periodo ed al termine dell'anno scolastico il comandante della Scuola invia ai genitori o tutori degli allievi minorenni un rapporto informativo sulle valutazioni scolastiche ed attitudinali dell'allievo, riservando una copia agli atti dell'istituto.