Art. 15.
                  Passaggio di corso e graduatoria
    1.  La  promozione  alla classe superiore ed il conseguimento del
diploma conclusivo degli esami di Stato sono regolati dalla normativa
vigente per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
    2.   L'idoneita'  per  il  passaggio  alla  frequenza  dei  corsi
superiori  e'  stabilita  dalla promozione scolastica e dalla provata
attitudine alla vita militare.
    3.  Al  completamento di ciascun periodo ad al termine di ciascun
anno   scolastico,   che   prevede  l'eventuale  campagna  navale  di
istruzione,  il  comandante  della  Scuola, avvalendosi del consiglio
degli   istruttori,   attribuisce   a  ciascun  allievo  il  voto  di
attitudine,  determinato  sulla  base  degli  elementi  di  cui  alle
seguenti   voci,  secondo  le  modalita'  esecutive  stabilite  nelle
disposizioni  di  cui  all'art. 10  del  decreto  interministeriale 4
agosto 2000, n. 302:
      a) attitudini fisiche alla vita militare e navale;
      b) attitudini intellettive;
      c) qualita' d'animo e di carattere.
    4.  Gli  allievi  promossi  e  che  abbiano riportato valutazione
sufficiente   in   attitudine  vengono  ammessi  al  corso  superiore
nell'ordine della graduatoria di merito determinata, sulla base della
media  dei  risultati  scolastici  e di attitudine, dalmnsiglio degli
istruttori  al termine di ciascun anno scolastico. Nella graduatoria,
a  parita'  di punto di merito, e' data la precedenza all'allievo che
ha  il  piu'  alto  voto in attitudine. A parita' anche di questo, e'
data  precedenza  all'allievo  che  aveva  maggiore  anzianita' nella
precedente   graduatoria   di  concorso  o  di  ammissione  al  corso
superiore.  Gli  allievi  ripetenti,  all'atto  della riammissione al
nuovo  corso,  sono  collocati,  a  seconda del corso, nell'ordine di
graduatoria,  dopo gli allievi del primo corso vincitori del concorso
o  dopo  gli  allievi del secondo e terzo corso promossi, conservando
fra  loro  l'ordine  di  anzianita'  che  avevano  in  precedenza. La
graduatoria di merito viene formata anche al termine dell'ultimo anno
di  corso,  al  conseguimento  del  diploma conclusivo degli esami di
Stato.  Le  modalita'  esecutive  per la formazione delle graduatorie
sono  stabilite nelle disposizioni emanate dal Capo di Stato maggiore
della Marina.
    5.  Gli allievi giudicati non idonei per insufficiente attitudine
sono rinviati d'autorita' dalla Scuola navale militare.
    6.  Al  termine  di  ciascun  periodo  ed  al  termine  dell'anno
scolastico  il  comandante  della  Scuola  invia ai genitori o tutori
degli  allievi  minorenni  un  rapporto informativo sulle valutazioni
scolastiche  ed  attitudinali dell'allievo, riservando una copia agli
atti dell'istituto.