Art. 17.
               Dispensa totale o parziale dalla retta
    1. E' accordato il beneficio della dispensa dalla intera retta:
      a) agli orfani di guerra (o equiparati);
      b) agli  orfani  di  dipendenti  militari  e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio.
    2. E' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per
benemerenze di famiglia:
      a) ai  figli  dei  decorati dell'Ordine Militare d'Italia o dei
decorati di Medaglia d'oro al valor militare;
      b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni
o  infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella  "A"  annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive
modificazioni;
      c) ai   figli   di   militari   di  carriera,  di  ufficiali  e
sottufficiali  di  complemento  richiamati in temporaneo servizio che
per  il servizio prestato abbiano acquisito il diritto al trattamento
di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari
di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato.
    I  titoli  di  dispensa per benemerenze di famiglia possono farsi
valere  nei  riguardi del padre, della madre, dei genitori adottivi e
del patrigno, sempreche' il giovane risulti a carico.
    3. E' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per
merito personale:
      nel  primo  anno  del liceo classico e nel terzo anno del liceo
scientifico,  agli  allievi  compresi  nei  primi  due  decimi  delle
graduatorie  di  merito  dei  concorrenti  ammessi,  purche'  abbiano
superato  gli  esami  di  ammissione con un punteggio complessivo non
inferiore a 16/20i, con le modalita' indicate nel precedente art. 10;
      negli  anni  scolastici  successivi,  agli  allievi  che  negli
scrutini  dell'anno  scolastico precedente risultino classificati nei
primi  due  decimi  dei  promossi al corso superiore, purche' abbiano
riportato  una  media complessiva scolastica non inferiore agli 8/10i
(o voto equivalente) con esclusione di religione e condotta.
    4.  Possono  cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense
da  mezze  rette  per  benemerenze  diverse, l'una per benemerenze di
famiglia e l'altra per merito personale.
    5.  Il beneficio della dispensa totale o parziale dalla retta per
benemerenze  di  famiglia non viene accordato durante il tempo in cui
l'allievo ripete l'anno di corso per insuccesso negli studi.
    6.  Per ottenere il beneficio della dispensa dalla retta intera o
dalla  mezza  retta e' necessario che venga prodotta apposita istanza
in   bollo,   secondo  lo  schema  riportato  nell'allegato  "E"  che
costituisce  parte  integrante  del presente decreto, corredata della
dichiarazione  sostitutiva  di cui al successivo comma 9 del presente
articolo.   Le  istanze  indirizzate  al  Ministero  della  difesa  -
Direzione  generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto - 1a
Divisione  reclutamento  ufficiali  -  1a  Sezione,  dovranno  essere
presentate al Comando della Scuola entro il 18 ottobre 2003.
    7.  Qualora  il  titolo  che  da'  diritto  al  beneficio venga a
maturare  successivamente all'ammissione dell'allievo alla Scuola, la
domanda  per  la  concessione  del  beneficio  stesso  dovra'  essere
presentata nel termine massimo di tre mesi dalla data nella quale sia
stato  accertato  il fatto che costituisce titolo per la concessione.
In tal caso il beneficio richiesto sara' accordato, se spettante, con
effetto retroattivo a far tempo dalla data di insorgenza del titolo.
    8.  Il Comando della Scuola navale militare, ricevute le domande,
ne  curera' l'istruttoria, accertando la regolarita' e la completezza
della  documentazione  a ciascuna allegata chiedendo, se del caso, la
documentazione    mancante    o    quella   integrativa,   necessaria
all'accertamento  della  sussistenza  del  titolo  che  dia  luogo al
beneficio  richiesto.  Completata  l'istruttoria  inviera' le domande
alla Direzione generale per il personale militare per le decisioni.
    9.  Per ottenere la dispensa totale o parziale dalla retta di cui
ai  precedenti  commi 1 e 2 del presente articolo alla domanda dovra'
essere   allegata   dichiarazione   sostitutiva,  rilasciata  con  le
modalita'  e  ai sensi delle disposizioni del gia' citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000, n. 445, contenente
tutti  gli  elementi  da  cui  risulti il titolo che da' diritto alla
concessione   del   beneficio   richiesto,   al  fine  di  consentire
all'Amministrazione di esperire i necessari controlli.
    10.  I  concorrenti,  qualora  lo  gradiscano,  hanno facolta' di
produrre,   in  luogo  della  dichiarazione  sostitutiva  di  cui  al
precedente  comma  9, i relativi documenti a sostegno della richiesta
di esenzione.
    11.  La dispensa dalla mezza retta per merito personale di cui al
precedente  comma 3 del presente art. sara' accordata d'ufficio dalla
Direzione  generale  per  il  personale  militare,  su proposta della
Scuola navale militare.