Art. 2.
                     Requisiti di partecipazione
    1.  Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
cittadini italiani di sesso maschile che:
      a) abbiano,  al 31 dicembre 2003, compiuto il quindecesimo anno
di eta' e non superato il diciassettesimo, cioe' siano nati tra il 31
dicembre 1986 ed il 31 dicembre 1988, estremi compresi;
      b) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile;
      c) non  siano  incorsi  nel  divieto  di frequenza della stessa
classe  per  due  anni, di cui all'art. 15 del regio decreto 4 maggio
1925, n. 653; controllare se e' in vigore;
      d) siano in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico
2002-2003  l'idoneita'  all'ammissione  alla  prima  classe del liceo
classico o alla terza classe del liceo scientifico ovvero, qualora la
abbiano  conseguita nel precedente anno scolastico, non conseguano al
termine   dell'anno  scolastico  2002-2003  l'idoneita'  alla  classe
superiore.
    2.   I  concorrenti  dovranno  essere  riconosciuti  in  possesso
dell'idoneita'  fisio-psico-attitudinale  quali  allievi della Scuola
navale militare con le modalita' indicate nel successivo art. 7. Tali
requisiti  di  idoneita' devono essere mantenuti per l'intero periodo
di permanenza presso la Scuola.
    3.  I  requisiti  per  l'ammissione  al concorso, ad eccezione di
quelli  indicati  nei precedenti comma 1, lettere a), e d) e comma 2,
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande.
    4.   Gli   allievi   provenienti   da  istituto  le  cui  materie
d'insegnamento non corrispondano a quelle del liceo scientifico o del
liceo  classico  -  ammessi a partecipare al concorso "con riserva" -
dovranno  documentare  l'esito degli esami integrativi per le materie
non  svolte  tassativamente  entro  il  18  luglio  2003.  Tali esami
potranno essere sostenuti presso qualsiasi istituto (rispettivamente:
liceo  classico  o  scientifico  statale  o  parificato  o legalmente
riconosciuto  del  territorio  nazionale,  secondo  le modalita' ed i
tempi  da  concordare  a  cura  degli  interessati  con  gli istituti
scolastici   prescelti).   Il   mancato  superamento  di  tali  esami
integrativi costituira' motivo di non ammissione.