Art. 2. Requisiti di partecipazione 1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i cittadini italiani di sesso maschile che: a) abbiano, al 31 dicembre 2003, compiuto il quindecesimo anno di eta' e non superato il diciassettesimo, cioe' siano nati tra il 31 dicembre 1986 ed il 31 dicembre 1988, estremi compresi; b) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile; c) non siano incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe per due anni, di cui all'art. 15 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653; controllare se e' in vigore; d) siano in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2002-2003 l'idoneita' all'ammissione alla prima classe del liceo classico o alla terza classe del liceo scientifico ovvero, qualora la abbiano conseguita nel precedente anno scolastico, non conseguano al termine dell'anno scolastico 2002-2003 l'idoneita' alla classe superiore. 2. I concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale quali allievi della Scuola navale militare con le modalita' indicate nel successivo art. 7. Tali requisiti di idoneita' devono essere mantenuti per l'intero periodo di permanenza presso la Scuola. 3. I requisiti per l'ammissione al concorso, ad eccezione di quelli indicati nei precedenti comma 1, lettere a), e d) e comma 2, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 4. Gli allievi provenienti da istituto le cui materie d'insegnamento non corrispondano a quelle del liceo scientifico o del liceo classico - ammessi a partecipare al concorso "con riserva" - dovranno documentare l'esito degli esami integrativi per le materie non svolte tassativamente entro il 18 luglio 2003. Tali esami potranno essere sostenuti presso qualsiasi istituto (rispettivamente: liceo classico o scientifico statale o parificato o legalmente riconosciuto del territorio nazionale, secondo le modalita' ed i tempi da concordare a cura degli interessati con gli istituti scolastici prescelti). Il mancato superamento di tali esami integrativi costituira' motivo di non ammissione.