Art. 9. Titoli di preferenza 1. A parita' di merito, nelle graduatorie di cui al successivo art. 10, si terra' conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza eventualmente indicati nella domanda di partecipazione al concorso tra quelli appresso indicati: a) figlio di decorati dell'Ordine Militare d'Italia o di decorati di Medaglia d'oro al valor militare; b) figlio di mutilati e di invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni; c) figlio di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili dello Stato in servizio e di titolari di pensioni ordinarie civili o militari dello Stato; d) piu' giovane di eta'. 2. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.