Art. 9.
                        Titoli di preferenza
    1.  A  parita'  di merito, nelle graduatorie di cui al successivo
art. 10,  si  terra'  conto,  nell'ordine,  dei  titoli di preferenza
eventualmente  indicati  nella  domanda di partecipazione al concorso
tra quelli appresso indicati:
      a) figlio  di  decorati  dell'Ordine  Militare  d'Italia  o  di
decorati di Medaglia d'oro al valor militare;
      b) figlio  di  mutilati  e  di invalidi di guerra per lesioni o
infermita'  ascrivibili  alle  prime quattro categorie elencate nella
tabella  "A"  annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive
modificazioni;
      c) figlio di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali
di  complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio
prestato  abbiano  acquisito il diritto al trattamento di quiescenza,
di  dipendenti  civili  dello  Stato  in  servizio  e  di titolari di
pensioni ordinarie civili o militari dello Stato;
      d) piu' giovane di eta'.
    2.  I  titoli  di preferenza devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande.