Art. 11. Valutazione dei titoli 1. Saranno valutati dalla commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), i titoli dei soli concorrenti che si siano presentati ad entrambe le prove scritte e prima della correzione delle stesse. 2. Per la valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso o in dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o eventualmente allegati alla domanda stessa, nonche' di quelli risultanti dalla documentazione matricolare e caratteristica di cui all'art. 5, la commissione disporra' di un punteggio di 10/30, cosi' ripartiti: a) servizio prestato presso enti/reparti dell'Arma dei carabinieri nella specialita' per la quale si concorre ovvero, per le specialita' medicina, farmacia e veterinaria aver conseguito il diploma di laurea a seguito della frequenza dei corsi presso l'Accademia di sanita' militare interforze e per le specialita' amministrazione, commissariato, telematica e genio aver conseguito il diploma di laurea a seguito della frequenza dei corsi presso le accademie delle Forze armate: fino a 2 punti; b) voto del diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso: fino a 4 punti; c) diplomi di specializzazioni, frequenza di corsi di specializzazione, dottorati di ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino a 2 punti; d) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinenti lo specifico indirizzo professionale e che siano riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea o di specializzazione. Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione avverra' solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori: fino ad 1 punto. Le pubblicazioni devono essere allegate alla domanda; e) servizio militare, nonche' servizio, attivita' e/o collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di una pubblica amministrazione: fino ad un punto. 3. La commissione comunichera' al comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, i nominativi del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma di rapporti informativi, sia stato rilevato il difetto del requisito della qualita' del servizio prestato nell'ultimo biennio, di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera h). 4. Detto personale sara' escluso dal concorso dalla direzione generale per il personale militare, anche se risultasse aver conseguito l'idoneita' nelle prove scritte di cui all'art. 10, sostenute prima della valutazione dei titoli da parte della commissione.