Art. 11.
                       Valutazione dei titoli
    1. Saranno valutati dalla commissione di cui all'art. 8, comma 1,
lettera a),  i titoli dei soli concorrenti che si siano presentati ad
entrambe le prove scritte e prima della correzione delle stesse.
    2. Per la valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti nella
domanda  di partecipazione al concorso o in dichiarazioni sostitutive
rilasciate  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445,  o  eventualmente  allegati  alla domanda
stessa, nonche' di quelli risultanti dalla documentazione matricolare
e  caratteristica  di  cui all'art. 5, la commissione disporra' di un
punteggio di 10/30, cosi' ripartiti:
      a)   servizio   prestato   presso  enti/reparti  dell'Arma  dei
carabinieri nella specialita' per la quale si concorre ovvero, per le
specialita'  medicina,  farmacia  e  veterinaria  aver  conseguito il
diploma  di  laurea  a  seguito  della  frequenza  dei  corsi  presso
l'Accademia  di  sanita'  militare  interforze  e  per le specialita'
amministrazione, commissariato, telematica e genio aver conseguito il
diploma  di  laurea  a  seguito  della  frequenza dei corsi presso le
accademie delle Forze armate: fino a 2 punti;
      b)  voto  del diploma di laurea richiesto per la partecipazione
al concorso: fino a 4 punti;
      c)   diplomi   di   specializzazioni,  frequenza  di  corsi  di
specializzazione,  dottorati  di  ricerca,  master  ed  altri  titoli
accademici  e  tecnici  posseduti  in  aggiunta  al  titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso: fino a 2 punti;
      d)  pubblicazioni  a  stampa  di carattere tecnico-scientifico,
attinenti  lo specifico indirizzo professionale e che siano riportate
in  riviste  scientifiche,  con  esclusione delle tesi di laurea o di
specializzazione.   Per   quelle   prodotte   in   collaborazione  la
valutabilita'  della  singola  pubblicazione  avverra'  solo  ove sia
possibile  scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori: fino
ad 1 punto. Le pubblicazioni devono essere allegate alla domanda;
      e)   servizio   militare,   nonche'   servizio,  attivita'  e/o
collaborazioni  prestati  alle dipendenze o per conto di una pubblica
amministrazione: fino ad un punto.
    3.  La commissione comunichera' al comando generale dell'Arma dei
carabinieri  - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio
reclutamento  e  concorsi,  i  nominativi  del  personale  del  ruolo
ispettori   dell'Arma   dei   carabinieri  dalla  cui  documentazione
caratteristica,  redatta  in forma di rapporti informativi, sia stato
rilevato  il  difetto  del  requisito  della  qualita'  del  servizio
prestato  nell'ultimo  biennio, di cui al precedente art. 2, comma 1,
lettera h).
    4.  Detto  personale  sara'  escluso dal concorso dalla direzione
generale   per  il  personale  militare,  anche  se  risultasse  aver
conseguito  l'idoneita'  nelle  prove  scritte  di  cui  all'art. 10,
sostenute   prima   della  valutazione  dei  titoli  da  parte  della
commissione.