Art. 13. Accertamenti attitudinali 1. Al termine degli accertamenti sanitari, i concorrenti giudicati "idonei" saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali per il riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, da parte della commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera c). 2. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite nel gia' citato provvedimento dirigenziale del comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse. 3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera' nella sede, nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso. 4. Il giudizio finale di idoneita' o di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti attitudinali, che sara' comunicato per iscritto ai concorrenti seduta stante, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso. 5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti sanitari e di quelli attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a carico dell'amministrazione militare.