Art. 13.
                      Accertamenti attitudinali
    1.   Al   termine  degli  accertamenti  sanitari,  i  concorrenti
giudicati  "idonei" saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali
per  il riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento
delle   mansioni  di  ufficiale  in  servizio  permanente  del  ruolo
tecnico-logistico   dell'Arma   dei   carabinieri,   da  parte  della
commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera c).
    2. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite nel
gia'   citato  provvedimento  dirigenziale  del  comandante  generale
dell'Arma  dei carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma
1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle
premesse.
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nella  sede,  nel  giorno  e  all'ora  stabiliti per gli accertamenti
attitudinali  sara'  considerato  rinunciatario  e quindi escluso dal
concorso.
    4.  Il  giudizio finale di idoneita' o di non idoneita' riportato
al  termine degli accertamenti attitudinali, che sara' comunicato per
iscritto  ai  concorrenti  seduta  stante, e' definitivo. Pertanto, i
concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.
    5.  Tutti  i  concorrenti,  compresi  i  militari, nel periodo di
effettuazione  degli  accertamenti  sanitari e di quelli attitudinali
dovranno  attenersi  alle  norme  disciplinari  e  di vita interna di
caserma;  gli  stessi fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a
carico dell'amministrazione militare.