Art. 14.
      Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera
    1.  Saranno  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale  di  cultura
tecnico-professionale  i  concorrenti  risultati  idonei  alle  prove
scritte, agli accertamenti sanitari ed a quelli attitudinali.
    2.  La prova orale, vertente sulle materie comprese nei programmi
delle  rispettive specialita' riportati nel gia' citato allegato B al
presente  decreto,  avra'  luogo  nella sede e nel giorno che saranno
resi noti agli interessati con lettera raccomandata o telegramma.
    3.  I  concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio della prova
orale,  nonche'  quelli  che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno
esclusi  dal concorso, salvo gravi impedimenti che, documentati entro
il  giorno  stesso della prova, saranno valutati dalla commissione ai
fini  dell'eventuale  riconvocazione.  A  tal  fine  gli  interessati
dovranno   far   pervenire   al   Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento   -   Ufficio  reclutamento  e  concorsi,  richiesta  di
riconvocazione  (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566906) entro il
giorno  di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria
del motivo dell'assenza.
    4.  La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
riportato una votazione di almeno 18/30.
    5.  La  prova  orale  facoltativa di lingua straniera, per i soli
concorrenti  che  abbiano  chiesto  di  sostenerla  nella  domanda di
partecipazione  al  concorso,  sara' svolta con le modalita' indicate
nel gia' citato allegato B al presente decreto.
    6. Ai concorrenti che supereranno detta prova sara' assegnata una
votazione  in  trentesimi,  da  0  a 30, alla quale corrispondera' il
seguente  punteggio  utile per la formazione delle graduatorie di cui
all'art. 16:
      da 0 a 17,999/30i = punti 0;
      da 18/30i a 20,999/30i = 0,25;
      da 21/30i a 23,999/30i = 0,50;
      da 24/30i a 26,999/30i = 0,75;
      da 27/30i a 30/30i = 1,00.