Art. 14. Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera 1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale di cultura tecnico-professionale i concorrenti risultati idonei alle prove scritte, agli accertamenti sanitari ed a quelli attitudinali. 2. La prova orale, vertente sulle materie comprese nei programmi delle rispettive specialita' riportati nel gia' citato allegato B al presente decreto, avra' luogo nella sede e nel giorno che saranno resi noti agli interessati con lettera raccomandata o telegramma. 3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso, salvo gravi impedimenti che, documentati entro il giorno stesso della prova, saranno valutati dalla commissione ai fini dell'eventuale riconvocazione. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. 4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra' riportato una votazione di almeno 18/30. 5. La prova orale facoltativa di lingua straniera, per i soli concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate nel gia' citato allegato B al presente decreto. 6. Ai concorrenti che supereranno detta prova sara' assegnata una votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui all'art. 16: da 0 a 17,999/30i = punti 0; da 18/30i a 20,999/30i = 0,25; da 21/30i a 23,999/30i = 0,50; da 24/30i a 26,999/30i = 0,75; da 27/30i a 30/30i = 1,00.