Art. 15. Spese di viaggio e licenza 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove ed accertamenti previsti dall'art. 6 del presente decreto sono a carico dei concorrenti i quali, peraltro, muniti di copia della domanda e della ricevuta della raccomandata per la prova di preselezione, ovvero di lettera o telegramma di convocazione per le prove scritte, per gli accertamenti sanitari e attitudinali e per la prova orale, potranno rivolgersi al Distretto militare, alla Capitaneria di porto o ad un Comando carabinieri, per ottenere il rilascio dello scontrino per fruire della agevolazione ferroviaria prevista (sconto del 10%). 2. I concorrenti che siano militari in servizio, potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami militari, sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui all'art. 6, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti ed il rientro alla sede di servizio. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte.