Art. 16.
                        G r a d u a t o r i a
    1. La graduatoria degli idonei sara' formata dalla commissione in
base   alla   ripartizione   dei   posti   per  specialita'  indicata
nell'art. 1,  comma  2,  del  presente decreto. Il punto di merito di
ciascun concorrente sara' costituito dalla somma:
      dei voti riportati nelle due prove scritte;
      del  punteggio  riportato  nella  valutazione dei titoli di cui
all'art. 11;
      del voto riportato nella prova orale;
      dell'eventuale    punteggio   riportato   nella   prova   orale
facoltativa di lingua straniera.
    2.  La  graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale. Nel
decreto   di   approvazione  della  graduatoria  per  le  specialita'
amministrazione,  medicina, telematica ed investigazioni scientifiche
-  biologia  di  cui all'art. 1, comma 2, lettere a), c), f) ed h) si
terra'  conto  delle  riserve  di posti previste per gli ufficiali di
complemento  che  abbiano  prestato  senza demerito servizio di prima
nomina nell'Arma dei carabinieri. I posti eventualmente non ricoperti
dai  riservatari  saranno  devoluti  a favore degli altri concorrenti
secondo l'ordine della graduatoria di merito di ciascuna delle citate
specialita'.
    3.  Nel decreto di approvazione della graduatoria, fermo restando
quanto  indicato  nel  precedente  comma  2,  a parita' di merito, si
terra'  conto  dei  titoli  di  preferenza dichiarati dai concorrenti
nella domanda di partecipazione al concorso.
    4.  Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel   Giornale   ufficiale   del   Ministero   della   difesa.  Della
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  inserito nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, disponibile anche sul
sito web www. carabinieri.it