Art. 16. G r a d u a t o r i a 1. La graduatoria degli idonei sara' formata dalla commissione in base alla ripartizione dei posti per specialita' indicata nell'art. 1, comma 2, del presente decreto. Il punto di merito di ciascun concorrente sara' costituito dalla somma: dei voti riportati nelle due prove scritte; del punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui all'art. 11; del voto riportato nella prova orale; dell'eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale. Nel decreto di approvazione della graduatoria per le specialita' amministrazione, medicina, telematica ed investigazioni scientifiche - biologia di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), c), f) ed h) si terra' conto delle riserve di posti previste per gli ufficiali di complemento che abbiano prestato senza demerito servizio di prima nomina nell'Arma dei carabinieri. I posti eventualmente non ricoperti dai riservatari saranno devoluti a favore degli altri concorrenti secondo l'ordine della graduatoria di merito di ciascuna delle citate specialita'. 3. Nel decreto di approvazione della graduatoria, fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, a parita' di merito, si terra' conto dei titoli di preferenza dichiarati dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso. 4. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, disponibile anche sul sito web www. carabinieri.it