Art. 17.
                             N o m i n a
    1.  Gli idonei che nella graduatoria di cui al precedente art. 16
saranno  compresi  nel numero dei posti a concorso nella ripartizione
di  cui  all'art. 1,  comma  2, sempreche' non siano sopravvenuti gli
elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 5, del presente decreto,
saranno   dichiarati   vincitori   e  nominati  tenenti  in  servizio
permanente   effettivo  del  ruolo  tecnico-logistico  dell'Arma  dei
carabinieri,  con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto
di nomina, che sara' immediatamente esecutivo.
    2.  I  vincitori  saranno  invitati  ad  assumere servizio in via
provvisoria   sotto   riserva   dell'accertamento  del  possesso  dei
requisiti prescritti per la nomina.
    3.  All'atto  della  presentazione i vincitori che non siano gia'
militari   in   servizio   permanente   sono   tenuti   a  rilasciare
dichiarazione  in  bollo  con la quale contraggono una ferma di sette
anni,  ai  sensi  dell'art. 10,  comma  3,  del decreto legislativo 5
ottobre  2000,  n. 298.  La  mancata  sottoscrizione  di  detta ferma
determinera' la revoca della nomina.