Art. 17. N o m i n a 1. Gli idonei che nella graduatoria di cui al precedente art. 16 saranno compresi nel numero dei posti a concorso nella ripartizione di cui all'art. 1, comma 2, sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 5, del presente decreto, saranno dichiarati vincitori e nominati tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina, che sara' immediatamente esecutivo. 2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina. 3. All'atto della presentazione i vincitori che non siano gia' militari in servizio permanente sono tenuti a rilasciare dichiarazione in bollo con la quale contraggono una ferma di sette anni, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. La mancata sottoscrizione di detta ferma determinera' la revoca della nomina.