Art. 20.
                   Trattamento dei dati personali
    1.  Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso  il  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  -  Centro
nazionale  di  selezione e reclutamento, per le finalita' di gestione
del  concorso  e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche  successivamente  all'eventuale  instaurazione  del rapporto di
impiego   per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del  rapporto
medesimo.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  concorrente,  nonche' in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge,  tra  i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi.
    4.  Tali  diritti  potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore  del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma
dei  carabinieri.  Titolare  del trattamento e' il direttore generale
della direzione generale per il personale militare.
    Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  ai sensi della
normativa  vigente,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
                                                  Roma, 27 marzo 2003
                                           Il Ten. gen.: D'Arrigo