Art. 4.
                          Titoli di merito
    1.  E'  onere  dei  concorrenti  fornire informazioni dettagliate
circa   ciascuno   dei  titoli  posseduti  tra  quelli  indicati  nel
successivo  art. 11  del presente decreto ai fini della loro corretta
valutazione  da  parte  della  commissione esaminatrice. A tal fine i
concorrenti   potranno   produrre   a   corredo   della   domanda  di
partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero
una  o  piu'  dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi delle
disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445.   Le   pubblicazioni   tecnico-scientifiche  dovranno
necessariamente  essere  allegate  alla  domanda.  Per  i militari in
servizio  o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica
verra' acquisita con le modalita' indicate nel successivo art. 5.
    2.  Formeranno  oggetto di valutazione da parte della commissione
solo  i  titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine
per  la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per
i quali siano state fornite dai concorrenti le necessarie dettagliate
informazioni.