Art. 4. Titoli di merito 1. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti tra quelli indicati nel successivo art. 11 del presente decreto ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tal fine i concorrenti potranno produrre a corredo della domanda di partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le pubblicazioni tecnico-scientifiche dovranno necessariamente essere allegate alla domanda. Per i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verra' acquisita con le modalita' indicate nel successivo art. 5. 2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della commissione solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per i quali siano state fornite dai concorrenti le necessarie dettagliate informazioni.