Art. 6.
                      Svolgimento del concorso
    1. Lo svolgimento del concorso prevede:
      a) una prova di preselezione;
      b) due prove scritte;
      c) la valutazione dei titoli di merito;
      d) accertamenti sanitari;
      e) accertamenti attitudinali;
      f) una prova orale;
      g)   una  prova  orale  facoltativa  per  l'accertamento  della
conoscenza di una lingua straniera.
    2.  A  mente  dell'art. 3,  comma  3,  del decreto ministeriale 4
aprile  2000,  n. 114,  i  concorrenti  -  compresi  quelli  di sesso
femminile  che  si  siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma  2,  del  citato  decreto  ministeriale  4 aprile 2000, n. 114,
all'atto  dell'approvazione  della graduatoria di merito del concorso
cui  partecipano  con  il  decreto  dirigenziale di cui al successivo
art. 16,   comma  3  (entro  il  10 ottobre  2003),  dovranno  essere
risultati  idonei  in  tutte  le  prove  ed in tutti gli accertamenti
previsti nel precedente comma 1.