Art. 7.
                     Documenti di riconoscimento
    1.   Alle   prove   d'esame   ed  agli  accertamenti  sanitari  e
attitudinali  i  concorrenti  dovranno esibire la carta d'identita' o
altro  documento  di  riconoscimento,  provvisto  di fotografia ed in
corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato.