Art. 8.
                             Commissioni
    1.  Con  successivi  decreti  dirigenziali  saranno  nominate  le
seguenti commissioni:
      a)  la  commissione  per la prova di preselezione, per le prove
scritte,  per  la valutazione dei titoli, per le prove orali e per la
formazione della graduatoria;
      b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
      c) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
    2.  La  commissione  di cui al comma 1, lettera a) sara' composta
da:
      un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
      due  ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a maggiore, membri;
      due   ufficiali   in  servizio  presso  comandi  dell'Arma  dei
carabinieri,   che   potranno   essere   diversi  in  relazione  alle
specialita'  di cui all'art. 1, membri aggiunti per le prove scritte,
per la valutazione dei titoli e per la prova orale;
      due  docenti  universitari  o  esperti  -  che  potranno essere
diversi in relazione alle specialita' di cui all'art. 1 delle materie
su  cui  vertono  le  prove  d'esame,  membri  aggiunti  per le prove
scritte, per la valutazione dei titoli e per la prova orale;
      un  docente  o  esperto,  che potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
      un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
capitano  ovvero  un  dipendente  civile  dell'amministrazione  della
difesa  appartenente all'area funzionale C, con profilo professionale
corrispondente  almeno  alla  posizione C/2, segretario senza diritto
di voto.
    3.   La   commissione   del   Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento  del  Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli
accertamenti  sanitari, di cui al comma 1, lettera b), sara' composta
da:
      un   ufficiale   medico   di  grado  non  inferiore  a  tenente
colonnello, presidente;
      due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o
meno anziano svolge anche le funzioni di segretario.
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti,
anche esterni.
    4.   La   commissione   del   centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento  del  comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli
accertamenti  attitudinali  di  cui  al  comma  1,  lettera c), sara'
composta da:
      un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
tenente colonnello, presidente;
      un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di "perito
selettore attitudinale", membro;
      un  ufficiale  dell'Arma  dei  carabinieri,  psicologo iscritto
all'albo, membro.
    Il  meno  elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario.