Art. 8. Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le seguenti commissioni: a) la commissione per la prova di preselezione, per le prove scritte, per la valutazione dei titoli, per le prove orali e per la formazione della graduatoria; b) la commissione per gli accertamenti sanitari; c) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 2. La commissione di cui al comma 1, lettera a) sara' composta da: un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente; due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a maggiore, membri; due ufficiali in servizio presso comandi dell'Arma dei carabinieri, che potranno essere diversi in relazione alle specialita' di cui all'art. 1, membri aggiunti per le prove scritte, per la valutazione dei titoli e per la prova orale; due docenti universitari o esperti - che potranno essere diversi in relazione alle specialita' di cui all'art. 1 delle materie su cui vertono le prove d'esame, membri aggiunti per le prove scritte, per la valutazione dei titoli e per la prova orale; un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a capitano ovvero un dipendente civile dell'amministrazione della difesa appartenente all'area funzionale C, con profilo professionale corrispondente almeno alla posizione C/2, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli accertamenti sanitari, di cui al comma 1, lettera b), sara' composta da: un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o meno anziano svolge anche le funzioni di segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti, anche esterni. 4. La commissione del centro nazionale di selezione e reclutamento del comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli accertamenti attitudinali di cui al comma 1, lettera c), sara' composta da: un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di "perito selettore attitudinale", membro; un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo iscritto all'albo, membro. Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario.