Art. 10. Rinvio 1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si osservano le disposizioni contenute nel regolamento. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 marzo 2003 Il direttore generale: Criscuoli Trattamento dei dati personali: si informa, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che i dati personali forniti dai candidati, raccolti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Roma (viale Trastevere, n. 76/A), sono utilizzati per le necessarie finalita' di gestione delle procedure inerenti gli esami di abilitazione di cui trattasi. Gli interessati hanno i correlati diritti di cui all'art. 13 della legge in argomento.