Art. 10.

                               Rinvio

    1.  Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si osservano
le disposizioni contenute nel regolamento.
    La  presente  ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 28 marzo 2003
                                 Il direttore generale: Criscuoli
    Trattamento   dei   dati   personali:   si   informa,   ai  sensi
dell'art. 10,  comma  1,  della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che i
dati   personali   forniti  dai  candidati,  raccolti  dal  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  -  Roma (viale
Trastevere,  n. 76/A), sono utilizzati per le necessarie finalita' di
gestione  delle  procedure  inerenti gli esami di abilitazione di cui
trattasi.   Gli   interessati   hanno  i  correlati  diritti  di  cui
all'art. 13 della legge in argomento.