Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del
diploma  di  istruzione  secondaria  superiore di geometra conseguito
presso   un  istituto  tecnico  per  geometri  statale,  paritario  o
legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello
di inizio delle prove d'esame, abbiano:
      A)   completato  un  periodo  di  pratica  biennale  presso  un
geometra,   un   architetto  o  un  ingegnere  civile,  iscritti  nei
rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio (art. 2, comma
2, legge n. 75/1985);
      B)   completato   almeno   cinque  anni  di  attivita'  tecnica
subordinata,  anche  al  di fuori di uno studio tecnico professionale
(art. 2, comma 2, legge n. 75/1985);
      C)  frequentato,  con  esito  positivo,  corsi  di istruzione e
formazione  tecnica  superiore,  della  durata  di  quattro semestri,
comprensivi  di  tirocini  non  inferiori  a sei mesi coerenti con le
attivita'  libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma 3,
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 328/2001).  I collegi
provinciali   dei  geometri  accertano  la  sussistenza  della  detta
coerenza,  da  valutare  in  base  a  criteri uniformi sul territorio
nazionale.   Eventuali,   motivati   giudizi   negativi,   preclusivi
dell'ammissione  agli  esami,  sono  tempestivamente  notificati agli
interessati.
    2.  Alla  sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in
possesso,  alla  data  del giorno precedente a quello di inizio delle
prove d'esame, di uno dei seguenti titoli:
      D)  diplomi  universitari  triennali,  di  cui  alla  tabella C
allegata  (art. 8,  comma  3, decreto del Presidente della Repubblica
n. 328/2001 e relativa tabella A);
      E) lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla
tabella  D  allegata  (art. 55, comma 1, decreto del Presidente della
Repubblica n. 328/2001).
    3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte  durante  il  corso  degli studi secondo modalita' stabilite in
convenzioni  stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', gli
istituti  di  istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita'
di  formazione  professionale  o  tecnica superiore (art. 6, comma 1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).