Art. 4.

Domande   di  ammissione  Modalita'  di  presentazione  -  termine  -
                             esclusioni

    1.  I  candidati  devono,  entro  il termine perentorio di trenta
giorni  dalla  pubblicazione  della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale   -   4a  serie  speciale,  presentare,  come  indicato  al
successivo  comma  4, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai
documenti  di  rito  e  redatta  secondo  le  modalita' stabilite dal
successivo  art. 5,  all'istituto  indicato  nella predetta tabella A
ubicato   nel   comune   sede  di  residenza  o  di  svolgimento  del
praticantato.
    2.  Nel  caso in cui il comune sede di residenza o di svolgimento
del  praticantato  non  risulti  sede d'esame, la domanda deve essere
presentata  all'istituto  ubicato nella provincia sede di residenza o
di svolgimento del praticantato.
    3.  Nel  caso  in  cui  nella  provincia  sede  di residenza o di
svolgimento   del   praticantato  vi  siano  piu'  circoscrizioni  di
collegio,  la  domanda  deve  essere  presentata all'istituto ubicato
nella   circoscrizione   sede  di  residenza  o  di  svolgimento  del
praticantato.
    4.  Le domande, indirizzate al preside dell'istituto tecnico sede
d'esame, sede prescelta con i criteri di cui ai precedenti commi 1, 2
e  3,  ed  inviate  al collegio dei geometri nella cui circoscrizione
risulta  ubicato  il detto istituto, si considerano prodotte in tempo
utile   purche'   spedite   a   mezzo  raccomandata,  con  avviso  di
ricevimento,  entro  il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il
timbro dell'ufficio postale accettante.
    5. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande  con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale
ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i
quali  risultino  sprovvisti  dei requisiti prescritti dal precedente
art. 2.
    6.  L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. ^