Art. 7. Adempimenti dei collegi 1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, i collegi verificano la regolarita' delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano al Ministero dell'istruzione, entro il 26 maggio 2003, a mezzo fax (n. 06/58492397), il numero dei candidati, in possesso dei requisiti di legge, che hanno prodotto regolare domanda di ammissione agli esami ai fini della determinazione del numero delle commissioni da nominare. Detta comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda e viene effettuata, a cura dei medesimi collegi, anche al consiglio nazionale. 2. Alla suddetta comunicazione ciascun collegio fa seguito, entro il 21 giugno 2003, con l'inoltro di un unico elenco nominativo, in stretto ordine alfabetico, dei candidati in possesso dei requisiti di legge per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. I collegi provvedono a formare i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonche' il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente articolo 2, da indicare con la lettera corrispondente (A o B o C o D o E). Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la dicitura "Requisito in corso di maturazione" con la data prevista di acquisizione che non puo' essere posteriore al giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame. 3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal presidente del collegio, questi deve attestare: la regolarita' delle domande ricevute ed utilmente prodotte; l'esito confermativo del controllo, di cui al precedente paragrafo n. 2, sulle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande medesime. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di competenza. 4. Entro il 20 ottobre 2003, i collegi provvedono alla consegna delle domande ai presidi degli istituti tecnici ai quali sono indirizzate, o ai presidi di quegli istituti indicati dal Ministero in caso di diversa assegnazione disposta a norma del precedente art. 3, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco di cui sopra gia' trasmesso al Ministero. Detto elenco e' integrato con apposita nota recante indicazione: di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero; dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2. 5. Successivamente, il collegio avra' cura di far pervenire, entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove d'esame, direttamente alla commissione esaminatrice la comunicazione della compiuta o mancata acquisizione dei requisiti di ammissione per i restanti candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2.