Art. 7.

                       Adempimenti dei collegi

    1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande,  i  collegi verificano la regolarita' delle istanze ricevute
ed  utilmente  prodotte  e,  compiuto  ogni opportuno accertamento di
competenza,   comunicano   al  Ministero  dell'istruzione,  entro  il
26 maggio   2003,   a  mezzo  fax  (n. 06/58492397),  il  numero  dei
candidati,  in  possesso  dei  requisiti di legge, che hanno prodotto
regolare   domanda   di   ammissione   agli   esami   ai  fini  della
determinazione  del  numero  delle  commissioni  da  nominare.  Detta
comunicazione  deve  essere  inoltrata anche nell'ipotesi che non sia
pervenuta  alcuna  domanda  e  viene  effettuata, a cura dei medesimi
collegi, anche al consiglio nazionale.
    2. Alla suddetta comunicazione ciascun collegio fa seguito, entro
il  21  giugno  2003, con l'inoltro di un unico elenco nominativo, in
stretto ordine alfabetico, dei candidati in possesso dei requisiti di
legge   per   consentire   al   Ministero  di  provvedere  alla  loro
assegnazione alle commissioni. I collegi provvedono a formare i detti
elenchi  previo  puntuale  controllo  (articoli 71  e  72 decreto del
Presidente   della   Repubblica   n. 445/2000)   delle  dichiarazioni
sostitutive  rese  dai  candidati  nelle domande, con riferimento, in
particolare,  sia all'iscrizione nel registro dei praticanti e sia al
possesso  di  uno  dei  requisiti  di  cui  al precedente art. 2. Nel
predetto  elenco vengono indicati, per ciascun candidato, il cognome,
il  nome,  il  luogo  e  la  data di nascita, nonche' il requisito di
ammissione  posseduto,  di  cui al precedente articolo 2, da indicare
con  la  lettera  corrispondente  (A  o  B  o  C o D o E). Accanto al
nominativo  dei  candidati  con  requisiti di ammissione (da indicare
comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la
dicitura  "Requisito in corso di maturazione" con la data prevista di
acquisizione  che  non  puo' essere posteriore al giorno precedente a
quello di inizio delle prove d'esame.
    3.  In  calce  al  medesimo  elenco,  datato  e  sottoscritto dal
presidente del collegio, questi deve attestare:
      la regolarita' delle domande ricevute ed utilmente prodotte;
      l'esito  confermativo  del  controllo,  di  cui  al  precedente
paragrafo  n. 2,  sulle  dichiarazioni sostitutive rese dai candidati
nelle domande medesime.
    Qualsiasi    variazione    al   predetto   elenco   deve   essere
tempestivamente  comunicata  al  Ministero  per  gli  adempimenti  di
competenza.
    4.  Entro  il 20 ottobre 2003, i collegi provvedono alla consegna
delle  domande  ai  presidi  degli  istituti  tecnici  ai  quali sono
indirizzate,  o  ai presidi di quegli istituti indicati dal Ministero
in  caso  di  diversa  assegnazione  disposta  a norma del precedente
art. 3,  trattenendo  ai  propri  atti una fotocopia della domanda di
partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate
della  relativa  documentazione,  devono essere accompagnate da altro
originale  del  medesimo  elenco  di  cui  sopra  gia'  trasmesso  al
Ministero.  Detto  elenco  e'  integrato  con  apposita  nota recante
indicazione:
      di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero;
      dell'avvenuta  maturazione  del  requisito  di ammissione per i
candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2.
    5.  Successivamente,  il  collegio  avra'  cura di far pervenire,
entro  e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove d'esame,
direttamente  alla  commissione  esaminatrice  la comunicazione della
compiuta  o  mancata  acquisizione  dei requisiti di ammissione per i
restanti candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2.