Art. 4. Domande di ammissione Modalita' di presentazione - Termine - Esclusioni 1. I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - presentare, come indicato al comma successivo, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo art. 5, soltanto all'istituto, indicato nella predetta tabella A, ubicato nella provincia (ad eccezione di Agrigento) sede del collegio competente alla verifica del possesso del requisito di ammissione (art. 2, comma 3, legge n. 17/1990). 2. Le domande, indirizzate al preside dell'istituto tecnico sede d'esame ed inviate al detto collegio, si considerano prodotte in tempo utile purche' spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. 3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2. 4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.