Art. 4.

Domande   di  ammissione  Modalita'  di  presentazione  -  Termine  -
                             Esclusioni

    1.  I  candidati devono, entro il termine perentorio di 30 giorni
dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale
-  4a serie speciale - presentare, come indicato al comma successivo,
domanda  di  ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito e
redatta   secondo  le  modalita'  stabilite  dal  successivo  art. 5,
soltanto  all'istituto,  indicato  nella  predetta tabella A, ubicato
nella  provincia  (ad  eccezione  di  Agrigento)  sede  del  collegio
competente  alla  verifica  del  possesso del requisito di ammissione
(art. 2, comma 3, legge n. 17/1990).
    2.  Le domande, indirizzate al preside dell'istituto tecnico sede
d'esame  ed  inviate  al  detto  collegio, si considerano prodotte in
tempo  utile  purche'  spedite  a  mezzo  raccomandata, con avviso di
ricevimento,  entro  il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il
timbro dell'ufficio postale accettante.
    3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande  con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale
ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i
quali  risultino  sprovvisti  dei requisiti prescritti dal precedente
art. 2.
    4.  L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.