Art. 5.

                  Domande di ammissione - Contenuto

    1.  Nella  domanda  di  ammissione  agli  esami, redatta su carta
legale  e  corredata  della  documentazione  indicata  nel successivo
art. 6,  i  candidati,  consap,evoli della responsabilita' penale per
dichiarazioni   mendaci   (art. 76   decreto   del  Presidente  della
Repubblica  n. 445/2000)  e  del  fatto  che  la  non veridicita' del
contenuto  della  dichiarazione  comporta  la  decadenza dai benefici
eventualmente  conseguiti  (art. 75 citato D.P.R.), devono dichiarare
(articoli 46 e 47 citato D.P.R.):
      il cognome ed il nome;
      il luogo e la data di nascita;
      la  residenza  anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che
vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;
      di   aver   conseguito  il  diploma  di  istruzione  secondaria
superiore  di  perito  industriale,  con  precisa  indicazione: della
esatta  denominazione della specializzazione (per meccanica precisare
se  di  nuovo  o precedente ordinamento); dell'istituto sede d'esame;
dell'anno   scolastico   di   conseguimento;   del   voto  riportato;
dell'istituto  che ha rilasciato il diploma se diverso da quello sede
d'esame;  della  data  del  diploma; del numero ed anno di stampa, se
esistenti,  dello  stesso  (apposti in calce a destra); della data di
consegna  e  del numero del registro dei diplomi (apposti sul retro).
Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non
sia,   comunque,   in   possesso   dell'interessato,  precisare  tali
circostanze  ed  indicare  l'istituto  che  ha rilasciato il relativo
certificato,  se  posseduto,  con  gli  estremi  dello stesso (data e
numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non e' richiesta
a  coloro  che  sono  in  possesso di uno dei due requisiti di cui al
precedente art. 2, comma 2;
      di essere iscritti nel registro dei praticanti, con indicazione
del collegio provinciale e della sezione;
      di  essere  in  possesso  di  uno  dei  requisiti di ammissione
prescritti,   da   riportare  in  modo  specifico  come  indicato  al
precedente  art. 2,  ovvero di maturarlo, salvo imprevisti, alla data
del  giorno  precedente  a  quello  di inizio delle prove d'esame. In
relazione ai requisiti di cui al precedente art. 2, lettere B, E, F e
G  (diplomi  di scuola superiore diretta a fini speciali, corsi IFTS,
diplomi  universitari  e  lauree)  e comma 3, occorre dichiarare, con
fedele  e  completa  trascrizione,  il  contenuto del diploma o della
certificazione posseduta;
      la   specializzazione   per   la   quale  intendono  conseguire
l'abilitazione,  specializzazione,  relativa  allo  specifico diploma
posseduto  nei casi di cui alle lettere dalla A alla E del precedente
art. 2,  nel  cui  settore  hanno  acquisito  uno  dei  requisiti  di
ammissione  all'esame.  I possessori di diplomi universitari e lauree
indicano unicamente le specializzazioni di nuovo ordinamento;
      di  non  aver  prodotto,  per la sessione in corso ed a pena di
esclusione  in  qualsiasi  momento  dagli  esami,  altra  domanda  di
ammissione ad una diversa sede di esame.
    2.  I  candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20
legge  n. 104/1992,  indicare  nella domanda, in relazione al proprio
stato, quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (ausilii
e   tempi  aggiuntivi).  I  medesimi  attestano  nella  domanda,  con
dichiarazione   ex  art. 39,  legge  n. 448/1998,  l'esistenza  delle
condizioni personali richieste.