Art. 5. Domande di ammissione - Contenuto 1. Nella domanda di ammissione agli esami, redatta su carta legale e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6, i candidati, consap,evoli della responsabilita' penale per dichiarazioni mendaci (art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) e del fatto che la non veridicita' del contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 citato D.P.R.), devono dichiarare (articoli 46 e 47 citato D.P.R.): il cognome ed il nome; il luogo e la data di nascita; la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami; di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale, con precisa indicazione: della esatta denominazione della specializzazione (per meccanica precisare se di nuovo o precedente ordinamento); dell'istituto sede d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento; del voto riportato; dell'istituto che ha rilasciato il diploma se diverso da quello sede d'esame; della data del diploma; del numero ed anno di stampa, se esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della data di consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti sul retro). Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non sia, comunque, in possesso dell'interessato, precisare tali circostanze ed indicare l'istituto che ha rilasciato il relativo certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso (data e numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non e' richiesta a coloro che sono in possesso di uno dei due requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2; di essere iscritti nel registro dei praticanti, con indicazione del collegio provinciale e della sezione; di essere in possesso di uno dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare in modo specifico come indicato al precedente art. 2, ovvero di maturarlo, salvo imprevisti, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame. In relazione ai requisiti di cui al precedente art. 2, lettere B, E, F e G (diplomi di scuola superiore diretta a fini speciali, corsi IFTS, diplomi universitari e lauree) e comma 3, occorre dichiarare, con fedele e completa trascrizione, il contenuto del diploma o della certificazione posseduta; la specializzazione per la quale intendono conseguire l'abilitazione, specializzazione, relativa allo specifico diploma posseduto nei casi di cui alle lettere dalla A alla E del precedente art. 2, nel cui settore hanno acquisito uno dei requisiti di ammissione all'esame. I possessori di diplomi universitari e lauree indicano unicamente le specializzazioni di nuovo ordinamento; di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di ammissione ad una diversa sede di esame. 2. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20 legge n. 104/1992, indicare nella domanda, in relazione al proprio stato, quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (ausilii e tempi aggiuntivi). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ex art. 39, legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni personali richieste.