Art. 7.

                       Adempimenti dei collegi

    1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande,  i  collegi verificano la regolarita' delle istanze ricevute
ed  utilmente  prodotte  e,  compiuto  ogni opportuno accertamento di
competenza,  comunicano  al  Ministero  dell'istruzione,  entro il 20
maggio  2003,  a mezzo fax (n. 06/58492397), il numero dei candidati,
in  possesso  dei  requisiti  di  legge,  che hanno prodotto regolare
domanda  di  ammissione  agli  esami ai fini della determinazione del
numero delle commissioni da nominare. Detta comunicazione deve essere
inoltrata  anche  nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda e
viene  effettuata,  a  cura  dei medesimi collegi, anche al consiglio
nazionale.
    2. Alla suddetta comunicazione ciascun collegio fa seguito, entro
il  4  giugno  2003,  con l'inoltro di un unico elenco nominativo dei
candidati  in  possesso  dei  requisiti  di  legge, in stretto ordine
alfabetico  all'interno  di  ciascuna  specializzazione, distinguendo
quelle  di  nuovo  e  precedente  ordinamento  nei  casi  di  cui  al
successivo art. 9, comma 3, per consentire al Ministero di provvedere
alla  loro  assegnazione  alle  commissioni.  I  collegi provvedono a
formare  i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72,
decreto   del   Presidente   della   Repubblica   n. 445/2000)  delle
dichiarazioni  sostitutive  rese  dai  candidati  nelle  domande, con
riferimento,  in  particolare,  sia  all'iscrizione  nel registro dei
praticanti  e  sia  al  possesso  di  uno  dei  requisiti  di  cui al
precedente  art. 2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun
candidato,  il  cognome,  il  nome,  il  luogo  e la data di nascita,
nonche'  il  requisito  di ammissione posseduto, di cui al precedente
art. 2,  da indicare con la lettera corrispondente (A o B o C o D o E
o  F  o  G).  Accanto  al  nominativo  dei candidati con requisiti di
ammissione (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve
essere  apposta anche la dicitura "Requisito in corso di maturazione"
con  la  data prevista di acquisizione che non puo' essere posteriore
al giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame.
    3.  In  calce  al  medesimo  elenco,  datato  e  sottoscritto dal
presidente del collegio, questi deve attestare:
      la regolarita' delle domande ricevute ed utilmente prodotte;
      l'esito  confermativo  del  controllo,  di  cui  al  precedente
comma 2,  sulle  dichiarazioni  sostitutive  rese dai candidati nelle
domande medesime.
    Qualsiasi    variazione    al   predetto   elenco   deve   essere
tempestivamente  comunicata  al  Ministero  per  gli  adempimenti  di
competenza.
    4.  Entro  il  4 ottobre 2003, i collegi provvedono alla consegna
delle  domande  ai  presidi  degli  istituti  tecnici  ai  quali sono
indirizzate,  o  ai presidi di quegli istituti indicati dal Ministero
in  caso di diversa assegnazione disposta a norma del precedente art.
3,  trattenendo  ai  propri  atti  una  fotocopia  della  domanda  di
partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate
della  relativa  documentazione,  devono essere accompagnate da altro
originale  del  medesimo  elenco  di  cui  sopra  gia'  trasmesso  al
Ministero.  Detto  elenco  e'  integrato  con  apposita  nota recante
indicazione:
      di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero;
      dell'avvenuta  maturazione  del  requisito  di ammissione per i
candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2.
    5.  Successivamente,  il  collegio  avra'  cura di far pervenire,
entro  e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove d'esame,
direttamente    e   soltanto   alla   commissione   esaminatrice   la
comunicazione  della compiuta o mancata acquisizione dei requisiti di
ammissione  per  i  restanti  candidati  con  la  dicitura  di cui al
precedente comma 2.