Art. 9. Prove di esame 1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso, alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati per lo svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento. 2. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove d'esame sono indicati nella tabella B allegata, comprensiva dei programmi relativi alla seconda prova scritta o scritto-grafica degli indirizzi di nuovo ordinamento (decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447). 3. I candidati in possesso dei seguenti diplomi di precedente e nuovo ordinamento devono individuare esattamente, in relazione sia alla denominazione del diploma posseduto e sia all'anno scolastico di conseguimento, il programma d'esame loro proprio come da indicazioni riportate nella detta tabella B: diplomi di nuovo ordinamento: elettronica e telecomunicazioni; elettrotecnica ed automazione; meccanica; chimico; tessile con specializzazione nella produzione dei tessili; tessile con specializzazione nella confezione industriale; diplomi di precedente ordinamento: elettronica industriale; telecomunicazioni; elettrotecnica; meccanica; meccanica di precisione; industrie metalmeccaniche; chimica industriale; industria tessile; maglieria; confezione industriale. 4. I possessori di diplomi universitari e lauree sostengono le prove relative alle specializzazioni di nuovo ordinamento. 5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla sessione di esami.