Art. 9.

                           Prove di esame

    1.  I  candidati  debbono  presentarsi,  senza altro avviso, alle
rispettive  sedi  di  esame  nei  giorni  e  nell'ora indicati per lo
svolgimento  delle prove scritte o scritto-grafiche, muniti di valido
documento di riconoscimento.
    2.  Gli  esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche
ed  in  una  prova  orale.  Gli argomenti che possono formare oggetto
delle   prove   d'esame  sono  indicati  nella  tabella  B  allegata,
comprensiva  dei  programmi  relativi  alla  seconda  prova scritta o
scritto-grafica   degli   indirizzi  di  nuovo  ordinamento  (decreto
ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447).
    3.  I  candidati in possesso dei seguenti diplomi di precedente e
nuovo  ordinamento  devono  individuare esattamente, in relazione sia
alla denominazione del diploma posseduto e sia all'anno scolastico di
conseguimento,  il programma d'esame loro proprio come da indicazioni
riportate nella detta tabella B:
      diplomi  di nuovo ordinamento: elettronica e telecomunicazioni;
elettrotecnica   ed  automazione;  meccanica;  chimico;  tessile  con
specializzazione   nella   produzione   dei   tessili;   tessile  con
specializzazione nella confezione industriale;
      diplomi  di  precedente  ordinamento:  elettronica industriale;
telecomunicazioni;    elettrotecnica;    meccanica;    meccanica   di
precisione; industrie metalmeccaniche; chimica industriale; industria
tessile; maglieria; confezione industriale.
    4.  I  possessori  di diplomi universitari e lauree sostengono le
prove relative alle specializzazioni di nuovo ordinamento.
    5.  Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che  risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove  scritte  o  scritto-grafiche  sono  esclusi  dalla sessione di
esami.