Art. 4.

                      Commissione esaminatrice

    La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del direttore
amministrativo ai sensi delle norme vigenti.
    Per  le  modalita'  di  espletamento si osservano le disposizioni
contenute  nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.