Art. 8.

              Assunzione in servizio e periodo di prova

    Il  vincitore  del concorso, subordinatamente alla disponibilita'
finanziaria  di  questo Ateneo per le spese di personale e nei limiti
previsti dalla norme vigenti in materia di assunzioni, sara' invitato
a  stipulare  un  contratto individuale di lavoro subordinato a tempo
indeterminato per coprire il ruolo di dirigente di seconda fascia.
    Il trattamento economico e' quello previsto dal vigente CCNL Area
1.
    Il  dirigente  assunto  e' soggetto ad un periodo di prova di tre
mesi,   fermo  restando  il  diritto  alla  conservazione  del  posto
precedentemente  occupato nel caso di mancato superamento del periodo
di prova.
    Ai  fini del computo della durata si tiene conto dei soli periodi
di  servizio.  Decorsa  la  meta' del periodo di prova ciascuna delle
parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza l'obbligo
di   preavviso   ne'  di  corresponsione  della  relativa  indennita'
sostitutiva.
    Il periodo di prova non puo' essere rinnovato ne' prorogato.
    Per  tutto  cio'  che  non e' espressamente previsto nel presente
bando valgono le disposizioni vigenti in materia.