Art. 8. Assunzione in servizio e periodo di prova Il vincitore del concorso, subordinatamente alla disponibilita' finanziaria di questo Ateneo per le spese di personale e nei limiti previsti dalla norme vigenti in materia di assunzioni, sara' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato per coprire il ruolo di dirigente di seconda fascia. Il trattamento economico e' quello previsto dal vigente CCNL Area 1. Il dirigente assunto e' soggetto ad un periodo di prova di tre mesi, fermo restando il diritto alla conservazione del posto precedentemente occupato nel caso di mancato superamento del periodo di prova. Ai fini del computo della durata si tiene conto dei soli periodi di servizio. Decorsa la meta' del periodo di prova ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza l'obbligo di preavviso ne' di corresponsione della relativa indennita' sostitutiva. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato ne' prorogato. Per tutto cio' che non e' espressamente previsto nel presente bando valgono le disposizioni vigenti in materia.