Art. 10. Borse di studio La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito annuo personale complessivo lordo superiore a 7746,85 Euro. Il superamento del limite di reddito determina la perdita del diritto alla borsa di studio per l'anno in cui si e' verificato e comporta l'obbligo di restituire le mensilita' eventualmente gia' percepite. L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10561,54, assoggettabile a contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata che e' pari al 13% di cui il 4,33% a carico del percettore della borsa. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali posticipate. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di Dottorato non puo' chiedere di usufruirne una seconda volta. Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente Commissione giudicatrice. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa. Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa di studio per l'intera durata del corso di studi, subentra il candidato successivo, seguendo l'ordine della graduatoria. Nel caso risultino vincitori del concorso titolari di assegni di ricerca, i medesimi non hanno diritto di fruire della borsa di studio, neppure nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento della borsa