Art. 11. Dipendenti pubblici Il pubblico dipendente ammesso al dottorato di ricerca puo', a domanda, essere collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato, in aspettativa per motivi di studio mantenendo lo stesso trattamento economico erogato da parte dell'Amministrazione di appartenenza. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.