Art. 11.

                         Dipendenti pubblici

    Il  pubblico  dipendente  ammesso al dottorato di ricerca puo', a
domanda,  essere collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata del
corso di dottorato, in aspettativa per motivi di studio mantenendo lo
stesso trattamento economico erogato da parte dell'Amministrazione di
appartenenza.  Il  periodo  di  aspettativa  e'  utile  ai fini della
progressione  di  carriera  e  del  trattamento  di  quiescenza  e di
previdenza.